Art
1.
Il penultimo capoverso dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e' sostituito dai seguenti:
"Le ispezioni straordinarie sono disposte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed eseguite da funzionari del Ministero o da altri funzionari espressamente delegati dallo stesso Ministero.
Sulle ispezioni disposte e sull'esito delle medesima dovra' essere riferito nella riunione immediatamente successiva della Commissione centrale per le cooperative".
Art
2.
Il secondo comma dell'art. 7 e l'intero art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, sono sostituiti dal seguente articolo:
"Le societa' cooperative dovranno pagare, in relazione al numero dei soci ed al capitale versato, un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie nella misura che sara' stabilita dal Ministero del lavori e della previdenza sociale.
"Le cooperative che sono aderenti ad associazioni nazionali verseranno tali contributi alla rispettiva associazione. Le altre verseranno il contributo stesso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
"Le spese relative alle ispezioni straordinarie saranno a carico del bilancio del Ministero del lavoro e della, previdenza sociale".
Art
2.
Il secondo comma dell'art. 7 e l'intero art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, sono sostituiti dal seguente articolo:
Le societa' cooperative dovranno pagare, in relazione al numero di soci e al capitale versato, un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie nella misura e con le modalita' che saranno stabilite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
"Le cooperative che sono aderenti ad associazioni nazionali verseranno tali contributi alla rispettiva associazione. Le altre verseranno il contributo stesso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
"Le spese relative alle ispezioni straordinarie saranno a carico del bilancio del Ministero del lavoro e della, previdenza sociale".
Art
3.
L'art. 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello...