DECRETO 30 luglio 1998 - Modificazioni al regolamento del concorso pronostici "Totogol"

IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, che riserva al Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., l'esercizio dei concorsi pronostici e dei giochi di abilita', previsti dal decreto legislativo stesso, quando sono connessi con manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo dell'ente predetto; Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, che dispone che ogni gioco o concorso e' disciplinato da apposito regolamento; Visto l'art. 52 del decreto suddetto, che dispone che i regolamenti per l'organizzazione e l'esercizio delle attivita' di gioco sopra menzionate sono approvati con decreto del Ministro delle finanze; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.

748 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato; Vista la legge 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego; Visto il regolamento del concorso pronostici denominato "Totogol" connesso con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del C.O.N.I., approvato con decreto del Ministro delle finanze 10 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1993 e, da ultimo, modificato con decreto del 6 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 1996; Viste le note n. 1020 del 16 aprile 1997, n. 183 del 29 gennaio 1998, n. 1258 del 5 maggio 1998 e n. 1263 del 7 maggio 1998, con le quali il C.O.N.I. ha proposto di modificare il suddetto regolamento; Ritenuta l'opportunita' di modificare il regolamento suddetto nel senso proposto dal C.O.N.I.;

Decreta: Art. 1.

  1. Al regolamento del concorso pronostici denominato "Totogol", connesso con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I. - approvato con decreto del Ministro delle finanze del 10 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1993, da ultimo modificato con decreto del Ministro delle finanze del 6 febbraio1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 1996, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 2, primo comma, il numero "30" e' sostituito dal numero "32"; b) modifiche all'articolo 3: 1) al primo comma, dopo le parole "a scelta", vengono eliminate le seguenti parole "e sotto la esclusiva responsabilita'"; dopo le parole "nei termini" vengono eliminate le parole "all'uopo"; 2) al secondo comma, dopo le parole "da pronosticare" sono aggiunte le seguenti: "e al sistema di raccolta delle giocate"; c) modifiche all'art. 4: 1) il quinto comma e' sostituito dal seguente: "Nella prima parte della scheda (tagliando figlia) sono indicati, accoppiati, i nomi delle squadre o dei competitori. Ogni accoppiamento di due squadre o competitori corrisponde a uno degli eventi da pronosticare. Il tagliando figlia e' formato da due sezioni. Nella prima sezione sono indicati gli eventi da pronosticare, suddivisi da l a 15/16 e da 16/17 a 30/32, e a fianco di ciascuno risultano stampate due caselle con i numeri d'ordine riferiti a ciascun evento da pronosticare, in cui il giocatore esprime il proprio pronostico mediante l'apposizione di segno idoneo a essere individuato dall'apparecchiatura di lettura della macchina."; 2) il sesto comma e' sostituito dal seguente: "Possono, altresi', essere utilizzate schede nelle quali gli eventi da pronosticare sono indicati in unica sequenza da l a 30/32 e le caselle, contrassegnate con i numeri d'ordine riferite a ciascun evento, sono suddivise sei volte da l a 15/16 e da 16/17 a 30/32 per un totale di sei possibili giocate. Nella seconda sezione del tagliando figlia, la macchina validatrice, a seguito di lettura ottica, stampera' i numeri d'ordine progressivi che identificano gli eventi marcati dal pronosticatore nella prima sezione."; 3) l'ottavo comma e' sostituito dal seguente: "Sulla medesima scheda e' ammessa l'effettuazione di giocate singole o di giocate sistemistiche e, contemporaneamente, di giocate singole e sistemistiche. Una giocata singola si compila contrassegnando otto delle trentadue caselle corrispondenti ai pronostici stampati sulla scheda. Una giocata sistemistica si effettua invece contrassegnando 9, 10, 11, 12, 13 o 14 delle trentadue caselle corrispondenti ai pronostici stampati sulla scheda."; 4) al dodicesimo comma, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "ottenendo il rimborso della posta"; 5) il tredicesimo comma e' sostituito dal seguente: "Il tagliando matrice e' separato dal tagliando figlia mediante taglio meccanico effettuato dalla macchina validatrice all'atto della convalida ed e' immesso automaticamente nell'apposito contenitore della macchina, che viene conservato dall'ente gestore negli archivi di cui al successivo art. 5. Negli stessi archivi e' conservata una copia dei supporti elettronici contenenti i dati chesaranno utilizzati per lo scrutinio automatizzato, nonche' per l'eventuale verifica delle vincite risultanti dallo scrutinio stesso."; 6) dopo il quindicesimo comma e' aggiunto il seguente: "E' consentita anche la partecipazione al concorso mediante validatrici in collegamento telematico. Su tali validatrici i dati di gioco, stampati in chiaro sulla seconda parte del tagliando figlia, vengono anche impressi in forma codificata sul tagliando inserito automaticamente dalla macchina nell'apposito contenitore interno e vengono inoltre registrati nella memoria interna della validatrice e in un apposito supporto di memoria estraibile (capsuladati) da utilizzarsi in casi di emergenza. I dati di gioco vengono periodicamente trasferiti per via telematica a un centro di raccolta e quindi, previ gli opportuni controlli, vengono trasmessi telematicamente alla/e sede/i di zona competente/i e registrati su dischi ottici scrivibili una sola volta, rileggibili e non modificabili per essere successivamente elaborati secondo le procedure in uso, analogamente ai dati raccolti manualmente. Tali dischi vengono consegnati alla/e commissione/i di zona prima dell'inizio degli avvenimenti sportivi oggetto del concorso e costituiscono a tutti gli effetti le matrici delle schede del concorso. Dette matrici elettroniche fanno stato in caso di contestazione. In caso di parziale o totale impossibilita' di lettura delle giocate su dischi ottici, vengono archiviati, previa verbalizzazione, supporti magnetici e/o capsuledati e/o tabulati contenenti l'elenco di tutte le giocate registrate, i cui dati valgono a ogni effetto del concorso."; d) all'art. 5, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Le operazioni di deposito e la custodia di matrici cartacee ed elettroniche sono controllate e sorvegliate dalle commissioni di zona. Di ognuna di esse fanno parte un rappresentante dell'Amministrazione delle finanze che la presiede, un rappresentante del C.O.N.I. e un funzionario dell'Amministrazione delle finanze, che esercita anche le funzioni di segretario."; e) all'art. 6, dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente: "In caso di trasmissione telematica dei dati, la commissione estrae dall'archivio anche i dischi ottici e/o eventuali supporti magnetici e/o capsuledati, inserisce la colonna vincente in apposito elaboratore e provvede alla visualizzazione e alla eventuale stampa delle matrici elettroniche che hanno totalizzato punteggio vincente e del relativo elenco, oppure estrae il tabulato dal quale rileva le giocate recanti colonne vincenti."; f) modifiche all'art. 8: 1) al primo comma, dopo la parola "gestore", sono aggiunte le seguenti parole: "entro il secondo giorno dalla data di svolgimento del concorso"; 2) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Gli estremi delle matrici dichiarate vincenti con quota unitaria pari o inferiore a L. 4.000.000, relativi alla ricevitoria dove sono state effettuate le giocate, sono elencati in apposito Bollettino ufficiale edito entro il secondo giorno dalla data di svolgimento delconcorso ed in visione presso la ricevitoria stessa. Il giocatore che non ha la possibilita' di consultare il Bollettino ufficiale oppure il Bollettino ufficiale di ricevitoria, fa pervenire alla competente sede di zona il tagliando figlia entro il termine stabilito per i reclami."; 3) al quarto comma, la parola "sei" e' sostituita dalla parola "trenta" e, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Provvedera', altresi', alla consegna alla sede di zona di tutte le matrici vincenti nonche' dei tabulati contenenti la stampa dello sviluppo del/i supporto/i elettronico/i di cui al primo comma dell'art. 12"; g) modifiche all'art. 9: 1) il primo comma e' sostituito dal seguente: "E' istituita in Roma, presso la direzione generale dell'ente gestore, una commissione centrale composta di un rappresentante dell'amministrazione delle finanze, che la presiede, di un rappresentante del C.O.N.I. e un funzionario del Ministero delle finanze, che esercita anche funzioni di segretario. Tale commissione ha il compito di esaminare i reclami a essa trasmessi dalle commissioni di zona e di determinare, sulla base degli accertamenti delle commissioni stesse, le quote unitarie definitive dei premi da pubblicare nel...

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