LEGGE 18 giugno 1955, n. 517 - Modificazioni al Codice di procedura penale

Coming into Force15 Luglio 1955
Published date30 Giugno 1955
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1955/06/30/055U0517/CONSOLIDATED/19550728
Enactment Date18 Giugno 1955
Official Gazette PublicationGU n.148 del 30-06-1955 - Suppl. Ordinario
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Gli articoli 6, 19, 33, 34, 36, 37, 40, 56, 58, 59, 60, 63, 68, 69, 71, 88, 97, 98, 118, 130, 131, 136, 148, 151, 153, 169, 170, 171, 172 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 6. (Istanza di procedimento). - L'istanza di procedimento e' presentata con le forme della querela.

L'istanza puo' essere presentata anche a un agente consolare della Repubblica all'estero il quale, provveduto quando occorre alla identificazione di chi l'ha presentata, trasmette direttamente gli atti al competente ufficio del pubblico ministero, certificando la data della presentazione.

Art. 19. (Questioni di stato personale pregiudiziali a un giudizio penale). - Quando la decisione sull'esistenza di un reato dipende dalla risoluzione di una controversia sullo stato delle persone, l'esercizio dell'azione penale rimane sospeso fino a che su tale controversia sia pronunciata la sentenza indicata nella prima parte dell'art. 21.

La sospensione e' disposta anche d'ufficio con ordinanza in qualsiasi stato e grado del procedimento, appena il giudice riconosce la esistenza e la serieta' della controversia. La sospensione non impedisce gli atti urgenti d'istruzione.

Il pretore comunica immediatamente la ordinanza di sospensione al procuratore della Repubblica.

L'ordinanza e' in ogni caso soggetta al ricorso per cassazione per il solo motivo dell'inesistenza delle condizioni che legittimano la sospensione. Tale ricorso puo' essere proposto dal procuratore della Repubblica o dal procuratore generale presso la corte d'appello dall'imputato e dalla parte civile.

Il giudizio civile quando e' necessario puo' essere anche promosso o proseguito dal pubblico ministero, citate tutte le parti interessate.

Art. 33. (Dichiarazione d'incompetenza per materia). - L'incompetenza per materia e' dichiarata anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Art. 34. (Nullita' determinata dalla incompetenza per materia). - L'inosservanza delle norme sulla competenza per materia produce la nullita' degli atti ad eccezione di quelli che non possono essere rinnovati.

Tuttavia la nullita' non ha luogo quando il giudice di competenza superiore ha giudicato di un reato attribuito ad un giudice di competenza inferiore, senza che sia stata chiesta la dichiarazione d'incompetenza.

Art. 36. (Provvedimenti relativi alla competenza per materia nel giudizio di appello). - La corte di appello quando riconosce che il tribunale ha giudicato in primo grado di un reato di competenza del pretore nonostante la eccepita incompetenza, non puo' annullare per incompetenza la sentenza del tribunale, ma pronunzia nel merito in secondo grado, salvo che si tratti di decisione contro la quale non e' ammesso l'appello.

Fuori del caso predetto e di quello preveduto dal capoverso dell'art. 34 il giudice d'appello, quando riconosce l'incompetenza per materia del primo giudice per qualsiasi causa, pronuncia sentenza con la quale annulla quella di primo grado e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

Art. 37. (Decisioni della corte di cassazione sulla (competenza per materia). - La corte di cassazione se riconosce la incompetenza per materia del giudice che ha deciso, pronuncia l'annullamento con rinvio al giudice competente.

La decisione della corte di cassazione sulla competenza ha autorita' di cosa giudicata anche per quanto riguarda la definizione del reato rispetto al fatto stabilito con la sentenza impugnata, purche' nel seguito del giudizio non risultino nuovi fatti e circostanze che modifichino la competenza.

Art. 40. (Altre regole per determinare la competenza per territorio). - Se la competenza non puo' essere determinata a norma dell'articolo precedente e' competente il giudice dell'ultimo luogo in cui si e' verificata una parte dell'azione o dell'omissione che costituisce il reato. Se questo luogo non e' noto e' competente il giudice del luogo in cui fu eseguito l'arresto o il giudice che ha emesso un mandato ovvero un decreto di citazione a giudizio e in mancanza il giudice del luogo in cui fu compiuto il primo atto del procedimento. Nel caso di contemporaneita' di atti il giudice superiore indicato nell'art. 48 designa il giudice che deve giudicare.

Se la competenza non puo' essere determinata in uno dei predetti modi e' competente successivamente il giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell'imputato.

Art. 56. (Atti diretti a promuovere la rimessione). - Nei casi in cui la rimessione appare opportuna anche se si tratta di procedimenti di competenza del pretore il procuratore della Repubblica ne informa il procuratore generale presso la corte di appello.

L'istanza di rimessione e' comunicata, a mezzo della segreteria della procura generale, all'imputato.

L'istanza di rimessione proposta dall'imputato deve essere scritta e sottoscritta da lui o da un suo procuratore speciale; deve contenere i motivi ed essere presentata, assieme ai documenti che vi si riferiscono, nella segreteria del procuratore della Repubblica del luogo in cui si procede; deve infine essere notificata a pena di decadenza entro il termine di giorni cinque alle altre parti private, le quali prima della deliberazione possono far pervenire alla corte di cassazione deduzioni e documenti.

Art. 58. (Decisione sulla richiesta o istanza di rimessione). - La corte di cassazione decide in camera di consiglio con ordinanza dopo chieste, se lo ritiene necessario, le opportune informazioni.

Se e' respinta l'istanza presentata dall'imputato questi con la stessa ordinanza puo' essere condannato al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire ottomila a ottantamila.

L'ordinanza della corte di cassazione la quale accoglie la richiesta o istanza designa il giudice che deve istruire o giudicare. Nell'ordinanza si dichiara altresi' se e in quale parte gli atti gia' compiuti debbono conservare validita'.

L'ordinanza della corte di cassazione insieme con gli atti e' trasmessa senza ritardo al pubblico ministero il quale provvede all'esecuzione di essa previa notificazione per estratto all'imputato e alle altre parti.

Art. 59. (Nuova proposta di rimessione). - Quando e' stata ordinata la rimessione, un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice puo' essere proposto dal pubblico ministero e dall'imputato. La domanda non ha effetto sospensivo, salvo che la corte di cassazione pronunci ordinanza di sospensione.

L'ordinanza che dichiara inammissibile la richiesta o l'istanza di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta anche per gli stessi motivi da chi ne ha diritto, salvo che l'inammissibilita' sia stata dichiarata per inosservanza del termine di decadenza stabilito nel secondo capoverso dell'art. 56.

Dopo il rigetto della richiesta o dell'istanza, questa puo' essere riproposta soltanto se e' fondata sopra elementi nuovi.

Art. 60. (Rimessione di procedimenti riguardanti magistrati). - Se si deve procedere contro un giudice o un magistrato del pubblico ministero ovvero se alcuno di essi e' stato offeso da un reato e il procedimento e' di competenza dell'ufficio giudiziario presso il quale egli esercita le sue funzioni, la corte di cassazione rimette il procedimento ad un altro ufficio giudiziario egualmente competente per materia e per grado.

I reati di competenza del pretore, commessi da un magistrato, diverso dal conciliatore, nel territorio in cui esercita le sue funzioni o da altri in suo danno nello stesso territorio, sono giudicati in primo grado da un tribunale designato dalla corte di cassazione diverso da quello competente per territorio.

Art. 63. (Astensione). - Quando esiste un motivo di ricusazione anche se non proposto, il giudice a cui tale motivo si riferisce ha obbligo, se lo conosce, di dichiararlo. Parimenti quando esistono gravi ragioni di convenienza per astenersi non annoverate dalla legge tra i motivi di ricusazione, il giudice deve dichiararlo. La dichiarazione e' fatta al presidente della corte o del tribunale che decide senza formalita' di procedura con decreto se il giudice deve astenersi.

Lo stesso dovere spetta al pretore, il quale fa la sua dichiarazione al presidente del tribunale che decide nel modo predetto.

Il presidente della corte o del tribunale deve astenersi nei casi preveduti dalla prima parte di questo articolo.

Art. 68. (Competenza a decidere sulla ricusazione). Sulla ricusazione del pretore decide il tribunale; su quella dei giudici di un tribunale o di una corte di assise decide la corte di appello; su quella dei giudici di una corte di appello o della corte di assise di appello decide la corte di cassazione.

Sulla ricusazione di un giudice della corte di cassazione decide una sezione della corte stessa diversa da quella alla quale il giudice ricusato appartiene; rispetto ai componenti di questo collegio non e' ammessa ricusazione.

Art. 69. (Provvedimenti sulla dichiarazione di ricusazione). - La corte o il tribunale, se riconosce ammissibile la dichiarazione di ricusazione, ordina che ne sia avvertito il giudice ricusato, il quale puo' entro tre giorni dall'avviso esaminare gli atti e i documenti nella cancelleria e presentare per iscritto le sue deduzioni.

Il giudice ricusato, avuta notizia della presentazione della dichiarazione, puo' compiere soltanto atti urgenti d'istruzione.

La corte o il tribunale ha facolta' di ordinare la prova su motivi della ricasazione anche per mezzo di testimoni, delegando uno dei propri componenti.

La corte o il...

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