Modificazioni allo statuto dell'Universita'

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16; Visto il decreto rettorale 31 ottobre 1994 di approvazione delle statuto dell'Universita' di Siena, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 1994; Viste le proposte di modifica del predette statuto avanzate dai consigli delle facolta' di medicina e chirurgia, farmacia, scienze matematiche, fisiche e naturali, lettere e filosofia (sede di Arezzo) e dal personale tecnico e amministrativo dell'Universita' di Siena; Viste le proposte di modifiche degli articoli 25, 26, 38, 40, 42 dello statuto deliberate dal senato accademico nelle sedute del 9 febbraio e del 9 marzo 1998; Espletata la procedura di revisione prevista dall'art. 67 dello statuto, conclusasi con la delibera del senato accademico del 1 giugno 1998; Vista la nota rettorale del 17 giugno 1998, prot. n. 11633 con la quale, nei rispetto del disposto dell'art. 6, commi 9 e 10 della legge n. 168/1989, si trasmettevano al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica le suddette proposte di modifica deliberate dal senato accademico in data 1 giugno 1998; Vista la nota ministeriale del 15 luglio 1998, prot. n. 983, con la quale il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica comunicava di non avere osservazioni da formulare in merito alle proposte di modifiche dello statuto dell'Universita' di Siena; Ritenuto pertanto di procedere alle modifiche dello statuto di Ateneo sopracitate;

Decreta: Art. 1.

  1. Gli articoli 25, 26, 38, 40 e 42 dello statuto dell'Universita' degli studi di Siena sono modificati come segue: a) al comma 2 dell'art. 25, e' soppresso l'ultimo periodo da "L'elettorato attivo" fino a "di facolta'"; b) al comma 3 dell'art. 25, dopo "Consiglio di facolta'" e prima di "a scrutinio segreto", leggasi: "integrato dai ricercatori e dagli assistenti del ruolo ad esaurimento afferenti alla facolta' medesima che non siano gia' membri del collegio ad altro titolo"; c) al comma 1, lettera b) dell'art. 26, dopo "rappresentanza" e prima di "dei ricercatori", leggasi: "pari al 50%"; il disposto della lettera b) si conclude con "facolta'" ed e' soppresso il periodo "in numero pari ad un quarto dei professori di ruolo e fuori ruolo e comunque non inferiore a tre"; d) al comma 2 dell'art. 26, dopo "alla didattica" e' soppresso il periodo "secondo quanto stabilito dai regolamenti di facolta'", e aggiunto: "nonche' i ricercatori e gli...

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