DECRETO RETTORALE 20 settembre 2005 - Modificazioni allo statuto

UNIVERSITA' DI MACERATA

DECRETO RETTORALE 20 settembre 2005 Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16; Visto l'art. 8 del vigente statuto di autonomia; Visto il parere del consiglio degli studenti espresso nella seduta del 22 aprile 2005; Viste le deliberazioni assunte dal senato accademico nelle sedute del 27 aprile 2005 e del 16 maggio 2005; Visto il parere del consiglio di amministrazione espresso nella seduta del 28 aprile 2005; Vista la nota n. 6222 del 6 giugno 2005 con la quale e' stato inviato al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca il testo di revisione dello statuto per il prescritto controllo di legittimita' e di merito; Considerato che e' trascorso il termine perentorio di sessanta giorni per addivenire alla richiesta motivata di riesame;

Decreta

Art. 1.

E' emanato, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, il testo di revisione dello Statuto dell'Universita' degli studi di Macerata allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

Lo Statuto allegato al presente decreto entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto rettorale di emanazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Macerata, 20 settembre 2005

Il rettore: Sani

STATUTO

TITOLO I Norme generali

Capo I Principi fondamentali dell'universita'

Art. 1.

Fini e principi di riferimento

  1. L'Universita' degli studi di Macerata ha per fini primari la promozione e l'organizzazione della ricerca; lo sviluppo e la diffusione, ai piu' elevati livelli intellettuali, delle conoscenze umanistiche, scientifiche e tecnologiche; l'istruzione e l'alta formazione universitaria e professionale; la formazione continua e ricorrente.

  2. L'Universita' assume, come preminenti valori e principi di riferimento, il pieno ed effettivo rispetto dei diritti fondamentali sanciti nella Costituzione italiana e nelle carte, dichiarazioni e convenzioni europee ed internazionali. L'Universita' promuove il libero svolgimento delle attivita' di studio, di insegnamento e di ricerca; la piu' ampia collaborazione con le altre universita', con le istituzioni di alta cultura e con le accademie italiane e straniere; l'apertura alla comunita' scientifica nazionale ed internazionale; la leale cooperazione con le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali; il necessario collegamento con le istanze ed i bisogni del suo territorio; il fruttuoso rapporto di cooperazione con le imprese, con il mondo del lavoro e delle professioni, con il volontariato e con il settore del nonprofit.

  3. L'Universita' e' indipendente da ogni orientamento ideologico, politico o religioso; opera in conformita' ai principi della Costituzione ed alle disposizioni giuridicamente vincolanti; garantisce la liberta' di studio, di insegnamento e di ricerca; promuove le pari opportunita' delle donne e degli uomini mediante azioni positive; ripudia ogni discriminazione nell'accesso all'istruzione universitaria, nello svolgimento delle attivita' di insegnamento e di ricerca, nel reclutamento e nella carriera del personale.

    Art. 2.

    Autonomia dell'Universita'

  4. In attuazione del principio di autonomia universitaria garantito dall'art. 33 della Costituzione e nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato, l'Universita' stabilisce il proprio ordinamento autonomo con il presente Statuto e con i regolamenti dallo stesso previsti.

  5. L'Universita' e' un'istituzione culturale pubblica e dotata di autonomia didattica, scientifica, normativa, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, finanziaria e contabile; agisce con piena capacita' di diritto pubblico e privato senza scopo di lucro.

  6. L'Universita' ha sede a Macerata; si avvale di sedi decentrate nelle forme e nei modi stabiliti dai suoi regolamenti e da apposite convenzioni.

    Art. 3.

    Autonomia delle strutture didattiche e scientifiche

  7. L'Universita' assicura lo svolgimento e lo sviluppo delle attivita' di ricerca, anche provvedendo alla tutela ed alla diffusione dei relativi risultati, attraverso le strutture predisposte per l'organizzazione ed il coordinamento delle attivita' scientifiche; a queste strutture garantisce l'autonomo svolgimento dei compiti loro assegnati nei soli limiti stabiliti dallo Statuto e dai regolamenti da esso previsto.

  8. L'Universita' assicura l'istruzione e la formazione culturale e professionale degli studenti attraverso le strutture predisposte per l'organizzazione ed il coordinamento delle attivita' didattiche; a queste strutture garantisce l'autonomo svolgimento dei compiti loro assegnati nei soli limiti stabiliti dallo Statuto e dai regolamenti da esso previsto.

    Art. 4.

    Autonomia delle strutture amministrative e di servizio

  9. L'Universita', per lo svolgimento delle sue attivita' istituzionali, si avvale di apposite strutture amministrative e di servizio cui e' attribuita, nei limiti stabiliti dallo Statuto e dai regolamenti da esso previsti ed in conformita' al principio di separazione tra le funzioni di amministrazione e le funzioni di indirizzo spettanti agli organi di governo dell'Universita', la gestione delle attivita' amministrative mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, e la connessa responsabilita' per il raggiungimento dei risultati.

  10. L'Universita' valorizza la professionalita' del personale tecnico-amministrativo, ne promuove la crescita professionale e ne assicura, anche mediante la predisposizione di appositi piani e programmi, l'aggiornamento e la qualificazione.

  11. L'Universita' favorisce le attivita' svolte dal personale a scopo culturale, ricreativo e sociale, anche attraverso la predisposizione di strutture idonee.

    Art. 5.

    Partecipazione e diritti degli studenti

  12. L'Universita' assicura e promuove la partecipazione attiva degli studenti; organizza i suoi servizi in modo da rendere accessibile, effettivo e proficuo il diritto allo studio universitario, e concorre ad assicurare ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, l'accesso ai gradi piu' alti degli studi; soddisfa le esigenze dell'orientamento degli studenti e ne favorisce l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.

  13. L'Universita' riconosce e favorisce le attivita' culturali, formative, sportive e di tempo libero degli studenti mediante l'istituzione di appositi servizi e strutture, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati o avvalendosi di associazioni e cooperative studentesche; agevola le attivita' autogestite dagli studenti.

  14. L'Universita' garantisce e tutela il diritto degli studenti disabili a partecipare a tutte le attivita' dell'Ateneo ed a fruire pienamente dei relativi servizi.

    Art. 6.

    Modalita' di svolgimento delle attivita' istituzionali

  15. L'Universita' adotta il metodo della programmazione annuale e pluriennale, e concorre alla determinazione ed all'attuazione dei programmi, nazionali e regionali, generali o settoriali, in materia di universita' e di ricerca.

  16. L'Universita' impronta le sue attivita' al principio della trasparenza e della pubblicita'; assicura la piena conoscenza, anche in via telematica, degli atti normativi da essa adottati.

  17. L'Universita', nel rispetto della liberta' e dell'autonomia delle attivita' di studio, di insegnamento e di ricerca, garantisce a tutte le sue componenti la partecipazione agli organi di governo dell'Ateneo secondo le modalita' stabilite dallo Statuto e dai regolamenti.

  18. L'Universita' puo' stipulare convenzioni, contratti, concludere accordi e svolgere attivita' in collaborazione con altre universita', con le amministrazioni dello Stato e con enti pubblici e privati, italiani e stranieri, per ogni forma di cooperazione didattica e scientifica e per lo svolgimento di attivita' di comune interesse; puo' dare vita, partecipare o concorrere alle attivita' di centri universitari, consorzi, fondazioni, organismi associati, o.n.lu.s., societa' di capitali, in Italia ed all'estero; promuove collaborazioni nel campo della cultura, della didattica e della ricerca; puo' organizzare, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, servizi didattici integrativi o sperimentali, corsi di formazione, di perfezionamento, di aggiornamento professionale e di educazione continua e ricorrente, nonche' corsi di preparazione ai concorsi pubblici ed agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni.

  19. L'Universita' conferisce tutti i titoli universitari previsti dalla legge; rilascia attestati relativi a corsi o altra attivita' di formazione, di perfezionamento, di aggiornamento, di educazione continua e ricorrente, da essa organizzati o cui concorra ufficialmente.

  20. L'Universita' fornisce le attrezzature ed appresta le strutture di servizio necessarie per lo svolgimento delle sue attivita' istituzionali, anche in collaborazione con altre amministrazioni ed enti pubblici o privati, ovvero anche partecipando a consorzi ed a centri interuniversitari per lo svolgimento di attivita' di comune interesse.

  21. L'Universita' garantisce la sicurezza e l'igiene dei luoghi di lavoro, di studio, di insegnamento e di ricerca, anche mediante l'abbattimento delle barriere architettoniche; rispetta l'equilibrio ambientale e concorre alla protezione dei beni storici e culturali di sua pertinenza.

    Capo II Fonti normative

    Art. 7.

    Revisione dello statuto

  22. La revisione dello Statuto puo' essere proposta da ciascuna struttura didattica o scientifica, dal consiglio di amministrazione o dal Rettore. Sulla proposta, sentiti il consiglio degli studenti e il consiglio di amministrazione, delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, il senato accademico nella composizione di cui all'art.

    11, comma 7.

    Art. 8.

    Regolamenti

  23. Nel rispetto dei limiti indicati nell'art. 2, comma 1, l'attuazione dello statuto e' rimessa, secondo le rispettive materie di competenza, ai seguenti regolamenti generali di Ateneo

    1. regolamento di organizzazione; b) regolamento per...

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