DECRETO RETTORALE 27 dicembre 2005 - Modificazioni allo statuto

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia dell'Universita' Politecnica delle Marche;

Visto il Regolamento generale di Ateneo;

Viste le delibere numeri 119 e 163 rispettivamente del 24 giugno 2005 e del 19 luglio 2005 con le quali il Senato accademico ha approvato alcune modifiche agli articoli 12, 26 e 52 dello statuto di autonomia di questo Ateneo;

Viste le delibere numeri 288 e 415 rispettivamente del 29 giugno 2005 e del 22 luglio 2005 con le quali il Consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole alle suddette modifiche statutarie;

Vista la nota rettorale n. 23028 del 12 settembre 2005 con la quale sono state trasmesse al M.I.U.R. le modifiche dello Statuto dell'Universita' Politecnica delle Marche;

Vista la nota prot. n. 4542 in data 21 novembre 2005 con cui il M.I.U.R. ravvisa l'opportunita' che l'art. 52 dello statuto di codesto Ateneo sia modificato nel rispetto della vigente normativa in materia di contratti e consulenze;

Vista la delibera n. 541 del 29 novembre 2005 con cui il Consiglio di amministrazione esprime parere favorevole all'annullamento della modifica dell'art. 52 suddetto;

Vista la delibera n. 225 del 13 dicembre 2005 con cui il Senato accademico ha autorizzato l'annullamento della modifica dell'art. 52 sopraccitato;

Decreta:

Di emanare le modifiche allo statuto dell'Universita' Politecnica delle Marche e di trasmetterle al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale come di seguito indicato: il secondo comma dell'articolo 12 ELEZIONE

L'elettorato attivo e' costituito da:

a) professori di ruolo e fuori ruolo dell'Universita';

b) ricercatori confermati con almeno sette anni di anzianita';

c) rappresentanti degli studenti in Senato accademico e in Consiglio di amministrazione;

d) personale tecnico amministrativo che si esprime con voto ponderato non superiore al 5% dei professori e ricercatori confermati, viene modificato in:

L'elettorato attivo e' costituito:

a) dai professori di ruolo e fuori ruolo dell'Universita';

b) dai ricercatori confermati;

c) dai rappresentanti degli studenti in senato accademico, in consiglio di amministrazione e da numero sei rappresentanti degil studenti destinati dal consiglio studentesco fra i suoi componenti;

d) personale tecnico amministrativo che si esprime con voto ponderato non superiore al 5% dei professori e ricercatori confermati.

Nel primo comma lettera c) dell'art. 26 Composizione e competenze del consiglio di facolta;

c) Ricercatori confermati appartenenti alla facolta'.

Qualora i ricercatori confermati siano in numero superiore al cinquanta per cento dei professori di ruolo della facolta' in servizio, la loro appartenenza al collegio e' limitata alla percentuale sopra citata, su base elettiva;, viene abrogato il secondo capoverso: Qualora i ricercatori confermati siano in numero superiore al cinquanta per cento dei professori di ruolo della facolta' in servizio, la loro appartenenza al collegio e' limitata alla percentuale sopra citata, su base elettiva;.

Pertanto il testo dell'articolo e' cosi' riformulato:

1. Il rettore e' eletto tra i professori ordinari a tempo pieno o che optino per il tempo pieno al momento dell'elezione.

2.L'elettorato attivo e' costituito:

a) dai professori di ruolo e fuori ruolo dell'Universita';

b) dai ricercatori confermati;

c) dai rappresentanti degli studenti in senato accademico, in consiglio di amministrazione e da numero sei rappresentanti degli studenti designati dal consiglio studentesco fra i suoi componenti;

d) personale tecnico amministrativo che si esprime con voto ponderato non superiore al 5% dei professori e ricercatori confermati.

  1. Il rettore e' nominato con decreto del MIUR.

  2. A sua richiesta, il rettore e' esentato, anche parzialmente, dall'attivita' didattica per la durata della carica. L'esenzione e' concessa con decreto rettorale.

  3. In caso di anticipata conclusione del mandato rettorale, il pro-rettore vicario assume le funzioni del rettore fino all'insediamento del nuovo rettore. Il nuovo eletto assume la carica in corso d'anno, ma il triennio decorre dal 1 novembre successivo alla elezione.

    Pertanto il testo dell'art. 26 Composizione e competenze del consiglio di facolta e' cosi' riformulato:

  4. Il consiglio di facolta' e' composto da:

    a) preside;

    b) professori di ruolo e fuori ruolo;

    c) ricercatori confermati appartenenti alla facolta';

    d) rappresentanti degli studenti pari ad una unita' ogni seicento iscritti, o frazione superiore ai trecento, a partire da un minimo di cinque fino a un massimo di nove.

  5. Spetta al consiglio di facolta':

    a) organizzare e coordinare l'attivita' didattica e le attivita' culturali rivolte agli studenti;

    b) programmare e definire l'utilizzazione delle risorse complessivamente attribuite alle facolta', sentiti i consigli dei corsi di studio, ove costituiti, e per la parte di loro competenza i consigli dei dipartimenti interessati;

    c) formulare proposte per i piani di sviluppo, sentiti i consigli dei corsi di studio, ove costituiti;

    d) provvedere all'utilizzazione dei posti di professore di ruolo e di ricercatore loro assegnati, sentiti i pareri dei dipartimenti e degli istituti interessati. Ove la chiamata non sia conforme alla delibera del Consiglio di dipartimento, la facolta' e' tenuta a fornire ampie motivazioni sulle ragioni della difformita', ed il dipartimento potra' ricorrere alla valutazione del senato accademico che puo' rinviare la delibera alla facolta';

    e) assicurare la copertura di tutti gli insegnamenti attivati e sovrintendere al buon andamento delle attivita' didattiche, d'intesa con i consigli dei corsi di studio, ove costituiti, e con le altre strutture didattiche, allo scopo, tra l'altro, di attuare un'equa ripartizione dei carichi didattici;

    f) coordinare le attivita' di tutorato volte ad orientare ed assistere gli studenti secondo le norme previste dal regolamento didattico di Ateneo;

    g) deliberare a maggioranza dei componenti del consiglio, il regolamento di facolta' e approvare i regolamenti dei corsi di studio ad essa afferenti;

    h) avanzare proposte ed esprimere parere sulle modifiche del presente statuto ad esse relative e dei regolamenti;

    i) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio sulle contribuzioni a carico degli studenti;

    j) esercitare ogni altra attribuzione che sia ad esse demandata dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.

  6. Le deliberazioni relative alle destinazioni dei ruoli e alle chiamate dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori, nonche' quelle concernenti le persone dei docenti, sono adottate dal consiglio di facolta' nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori.

  7. Le facolta' possono istituire commissioni temporanee o permanenti con compiti istruttori e/o consultivi, o con compiti operativi delegati dal consiglio. Le norme per il funzionamento delle commissioni sono precisate nel regolamento di facolta'.

    A seguito delle modifiche suddette, nell'A parte integrante del presente decreto, si riporta il testo coordinato dello statuto di autonomia dell'Universita' Politecnica delle Marche.

    Ancona, 27 dicembre 2005

    Il rettore: Pacetti

    STATUTO DI AUTONOMIA DELL'UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE

Titolo I

PRINCIPI

Art. 1.

Principi generali

  1. L'Universita' Politecnica delle Marche, e' ente pubblico dotato di autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile con piena capacita' di diritto pubblico e privato. Opera in conformita' ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana e della Magna Charta sottoscritta dalle Universita' europee e di altri Paesi di tutto il mondo; ha carattere pluralistico e indipendente da ogni orientamento ideologico, religioso, politico o economico.

  2. L'Universita' Politecnica delle Marche di seguito detta Universita, a vocazione prevalentemente tecnico-scientifica, opera in stretto collegamento con il territorio di riferimento e riconosce come propri compiti primari la ricerca scientifica e l'istruzione superiore ed afferma che l'attivita' didattica e' inscindibile dall'attivita' di ricerca, affinche' l'insegnamento sia in grado di seguire l'evolversi della societa' e della conoscenza scientifica. Ha sede in Ancona e sedi decentrate secondo quanto stabilito nel successivo art. 9.

  3. L'Universita' promuove ogni azione atta a perseguire la qualita' e l'efficienza della ricerca e della didattica, in particolare favorendo per entrambe la cooperazione in ambito nazionale e internazionale.

  4. Sul piano internazionale l'Universita' persegue tutte le forme di collaborazione atte a favorire la conoscenza e l'arricchimento reciproco fra le culture, la circolazione del sapere e lo scambio di professori, ricercatori e discenti.

  5. L'Universita' favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le altre forze produttive, in quanto strumenti di diffusione, valorizzazione e verifica dei risultati della ricerca scientifica.

  6. Nel pieno riconoscimento del valore strategico della risorsa umana per lo sviluppo della societa', l'Universita' promuove iniziative per l'educazione degli adulti lungo tutto l'arco della vita.

    Art. 2.

    Liberta' di ricerca

  7. L'Universita' garantisce ai singoli professori e ricercatori ed alle strutture scientifiche autonomia nella organizzazione della ricerca, sia per quanto attiene ai temi della ricerca, sia per quanto attiene ai metodi. All'interno delle strutture in cui operano deve essere garantito ai professori e ricercatori, nel rispetto dei programmi di ricerca predisposti dalle strutture, l'accesso ai finanziamenti, l'utilizzazione delle strutture e degli strumenti e quanto necessario per lo svolgimento dell'attivita' di ricerca, in relazione alle caratteristiche dei singoli settori disciplinari.

  8. Ogni valutazione sull'attivita'...

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