LEGGE 5 giugno 1954, n. 317 - Modificazioni alle norme concernenti l'istituzione presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni di una Scuola superiore di telegrafia e telefonia di grado universitario

Coming into Force09 Luglio 1954
Enactment Date05 Giugno 1954
Published date24 Giugno 1954
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1954/06/24/054U0317/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.142 del 24-06-1954
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il titolo del personale insegnante ed assistente (gruppo A) della Scuola superiore di telegrafia e telefonia di grado universitario presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, di cui alla tabella n. 51 Allegata al regio-decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificata ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1421, e' stabilito come dall'annessa tabella A.

Art 2.

All'art. 6 del regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483, sono aggiunti i seguenti commi:

"E' in facolta' del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, di coprire i posti di professore ordinario della Scuola superiore di telegrafia e telefonia mediante professori ordinari universitari, chiamati previo loro consenso.

I medesimi fanno passaggio nel ruolo di cui all'annessa tabella, conservando il grado gerarchico e la relativa anzianita' acquisiti nel ruolo di provenienza, nel quale possono eventualmente rientrare per i posti vacanti di professore con l'osservanza delle modalita' di cui al secondo comma dell'art. 109 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592".

Art 3.

L'ultimo comma dell'art. 7 del regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483, e' sostituito dal seguente:

"E' cumulabile agli effetti e nei limiti delle disposizioni speciali di cui al capo XI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, l'ufficio di direttore dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni con quello di professore ordinario della Scuola superiore di telegrafia e telefonia".

Art 4.

All'art. 8 del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2483, e' aggiunto il seguente comma:

"Sono applicabili nei confronti degli assistenti le disposizioni sulle modalita' di assunzione e sullo stato giuridico del personale assistente delle Universita' e degli Istituti di istruzione universitaria, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e successive modificazioni".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta...

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