IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le finanze, con il Ministro per la grazia e giustizia e con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 gennaio 1948: Art. 1.
In deroga a quanto disposto dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 493, e' data facolta' alle ditte indicate nell'articolo stesso, per il solo anno 1948 e limitatamente ai contributi afferenti all'anno medesimo, di versare direttamente la somma dovuta nell'apposito conto, in quattro rate uguali, scadenti la prima entro il 5 febbraio, la seconda entro il 5 giugno, la terza entro il 5 settembre e la quarta entro il 5 dicembre 1948.
Le ditte che non effettuano il versamento diretto della prima rata entro il 5 febbraio 1948 sono iscritte in ruoli speciali da porre in riscossione con la procedura e le modalita' previste dall'art. 1 del decreto sopra menzionato, con inizio dalla rata di aprile 1948, abbinando l'esazione delle prime due rate in conformita' a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 24 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, e successive modificazioni.
In seguito all'avvenuto versamento della prima rata entro il 5 febbraio 1948 e' sospesa l'iscrizione a ruolo dell'intero ammontare del contributo. Qualora non sia eseguito il versamento diretto della seconda, della terza o della quarta rata entro il termine, per ciascuna stabilito, si procedera' alla iscrizione dell'intero carico contributivo insoluto in ruoli speciali da porre in riscossione, secondo la procedura e le modalita' di cui al gia' citato art. 1, del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 493, con le rate di agosto e dicembre 1948 e di febbraio 1949, a seconda che sia rimasto insoluto il versamento diretto scadente il 5 giugno, il 5 settembre o il 5 dicembre 1948.
Tali ruoli sono riscossi in tre rate uguali se posti in riscossione con la rata di agosto 1948 e in unica soluzione se posti in riscossione con la rata di dicembre 1948 o con quella di febbraio 1949. Per la riscossione dei ruoli medesimi spetta agli esattori ed ai ricevitori provinciali l'aggio vigente nel Comune, aumentato del 50 per cento.