DECRETO LEGISLATIVO 23 gennaio 1948, n. 59 - Modificazioni alla procedura e ai termini per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati

Coming into Force26 Febbraio 1948
Published date25 Febbraio 1948
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1948/02/25/048U0059/CONSOLIDATED/20101215
Enactment Date23 Gennaio 1948
Official Gazette PublicationGU n.47 del 25-02-1948
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le finanze, con il Ministro per la grazia e giustizia e con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 gennaio 1948: Art. 1.

In deroga a quanto disposto dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 493, e' data facolta' alle ditte indicate nell'articolo stesso, per il solo anno 1948 e limitatamente ai contributi afferenti all'anno medesimo, di versare direttamente la somma dovuta nell'apposito conto, in quattro rate uguali, scadenti la prima entro il 5 febbraio, la seconda entro il 5 giugno, la terza entro il 5 settembre e la quarta entro il 5 dicembre 1948.

Le ditte che non effettuano il versamento diretto della prima rata entro il 5 febbraio 1948 sono iscritte in ruoli speciali da porre in riscossione con la procedura e le modalita' previste dall'art. 1 del decreto sopra menzionato, con inizio dalla rata di aprile 1948, abbinando l'esazione delle prime due rate in conformita' a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 24 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, e successive modificazioni.

In seguito all'avvenuto versamento della prima rata entro il 5 febbraio 1948 e' sospesa l'iscrizione a ruolo dell'intero ammontare del contributo. Qualora non sia eseguito il versamento diretto della seconda, della terza o della quarta rata entro il termine, per ciascuna stabilito, si procedera' alla iscrizione dell'intero carico contributivo insoluto in ruoli speciali da porre in riscossione, secondo la procedura e le modalita' di cui al gia' citato art. 1, del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 493, con le rate di agosto e dicembre 1948 e di febbraio 1949, a seconda che sia rimasto insoluto il versamento diretto scadente il 5 giugno, il 5 settembre o il 5 dicembre 1948.

Tali ruoli sono riscossi in tre rate uguali se posti in riscossione con la rata di agosto 1948 e in unica soluzione se posti in riscossione con la rata di dicembre 1948 o con quella di febbraio 1949. Per la riscossione dei ruoli medesimi spetta agli esattori ed ai ricevitori provinciali l'aggio vigente nel Comune, aumentato del 50 per cento.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le finanze, con il Ministro per la grazia e giustizia e con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 gennaio 1948: Art. 1 ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 2.

Il termine previsto dall'art. 8 del regio...

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