LEGGE 20 marzo 1968, n. 419 - Modificazioni alla legge 5 marzo 1963, n. 292, recante provvedimenti per la vaccinazione antitetanica obbligatoria

Coming into Force04 Maggio 1968
Published date19 Aprile 1968
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1968/04/19/068U0419/CONSOLIDATED/20170607
Enactment Date20 Marzo 1968
Official Gazette PublicationGU n.100 del 19-04-1968
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Alle disposizioni della legge 5 marzo 1963, n. 292, sono apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte:

"E' resa obbligatoria la vaccinazione antitetanica:

  1. per le seguenti categorie di lavoratori dei due sessi piu' esposti ai rischi dell'infezione tetanica: lavoratori agricoli, pastori, allevatori di bestiame, stallieri, fantini, conciatori, sorveglianti e addetti ai lavori di sistemazione e preparazione delle piste negli ippodromi, spazzini, cantonieri, stradini, sterratori, minatori, fornaciai, operai e manovali addetti alla edilizia, operai e manovali delle ferrovie, asfaltisti, straccivendoli, operai addetti alla manipolazione delle immondizie, operai addetti alla fabbricazione della carta e dei cartoni, lavoratori del legno, metallurgici e metalmeccanici. Per tali lavoratori la vaccinazione e' resa obbligatoria a partire dalle nuove leve di lavoro;

  2. per gli sportivi all'atto della affiliazione alle federazioni del CONI;

  3. per tutti i bambini nel secondo anno di vita.

Il Ministro per la sanita' e' autorizzato ad estendere, con proprio decreto, l'obbligo della vaccinazione antitetanica ad altre categorie di lavoratori, sentito il Consiglio superiore di sanita'".

Dopo l'articolo 1 e' aggiunto il seguente articolo 1-bis:

"Nei bambini di regola la vaccinazione antitetanica deve essere associata alla vaccinazione antidifterica a mezzo di vaccino misto antitetanico-antidifterico".

All'articolo 2 sono soppresse le seguenti parole: "ai bambini della prima infanzia in contemporaneita' alla vaccinazione antidifterica e".

L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:

"Nei soggetti appartenenti alle categorie di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1 della presente legge la vaccinazione o rivaccinazione antitetanica e' eseguita a cura ed a spese degli enti tenuti per legge alle prestazioni sanitarie.

Per la vaccinazione e rivaccinazione dei soggetti di cui alla lettera b) dell'articolo 1 si provvede ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1965, n. 1301.

Nei bambini di cui alla lettera c) dell'articolo 1 della presente legge la vaccinazione mista antitetanica-antidifterica e' eseguita gratuitamente. Alla esecuzione delle vaccinazioni e rivaccinazioni dei bambini...

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