LEGGE 10 maggio 1978, n. 177 - Modificazioni alla legge 30 aprile 1976, n. 197, sulla disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai

Coming into Force30 Maggio 1978
Enactment Date10 Maggio 1978
Published date15 Maggio 1978
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1978/05/15/078U0177/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.132 del 15-05-1978
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Dopo il secondo comma dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1976, n. 197, e' inserito il seguente:

"I concorrenti a piu' sedi messe a concorso con lo stesso avviso devono indicare, con dichiarazione inserita nelle stesse domande di trasferimento o in atto separato, l'ordine di preferenza delle sedi richieste. La mancata presentazione di tale dichiarazione comporta l'esclusione dai concorsi".

Art 2.

Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1976, n. 197, e' sostituito dal seguente:

"Il trasferimento e' disposto, a norma degli articoli seguenti, rispettando le indicazioni di preferenza fatte dai concorrenti, con decreto del Ministro di grazia e giustizia".

Art 3.

Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1976, n. 197, e' sostituito dal seguente:

"Il decreto puo' essere revocato, entro un mese dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per gravi e comprovati motivi sopravvenuti".

Art 4.

Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 197, e' sostituito dai seguenti:

"Sono esclusi dal concorso gli aspiranti che abbiano conseguito, a loro richiesta, un decreto di trasferimento nel biennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso di concorso.

L'esclusione non ha luogo nel caso in cui non vi siano altri concorrenti. Del pari, la esclusione non ha luogo per chi prima dell'entrata in vigore della presente legge abbia conseguito il decreto di trasferimento ma non il trasferimento stesso".

Art 5.

L'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 30 aprile 1976, n. 197, e' abrogato.

Art 6.

L'articolo 10 della legge 30 aprile 1976, n. 197, e' sostituito dal seguente:

"Il primo comma dell'articolo 30 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dai seguenti:

"Il notaio decade dalla nomina se, nel termine di cui all'articolo 24, non assume l'esercizio delle sue funzioni e non adempie gli obblighi stabiliti dagli articoli 18 e 24.

Nel caso di trasferimento di notaio in esercizio, il mancato adempimento, nel termine prescritto, dei predetti obblighi comporta sia la decadenza della nomina nella nuova sede, sia la perdita del diritto ad...

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