Art
1.
Il primo comma dell'art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, e' sostituito dal seguente:
"Le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonche' le Regioni, le Province, i Comuni e tutti gli altri Enti pubblici, che provvedano all'esecuzione di nuove costruzioni di edifici pubblici ed alla ricostruzione di edifici pubblici distrutti per cause di guerra, devono destinare all'abbellimento di essi mediante opere d'arte una quota non inferiore al 2 per cento della spesa totale prevista nel progetto".
Art
2.
Dopo il secondo comma dell'art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, sono aggiunti i commi seguenti:
"I progetti relativi agli edifici di cui alla presente legge dovranno contenere l'indicazione di massima di dette opere d'arte e il computo del relativo importo.
Nei casi in cui edifici siano eseguiti per lotti separati ed anche in tempi successivi, ai fini dell'applicazione della presente legge si ha riguardo alla spesa totale prevista nel progetto".
Art
3.
L'art. 2 della legge 29 luglio 1949, n. 717, e' sostituito dal seguente:
"La scelta degli artisti, per l'esecuzione delle opere d'arte di cui all'articolo precedente, sara' fatta dalla Amministrazione sul cui bilancio grava la spesa, in concorso con il progettista della costruzione ed il soprintendente alle Gallerie, competente per territorio, o di un artista da questi designato.
Qualora il valore complessivo delle opere d'arte da eseguirsi superi i due milioni di lire, le Amministrazioni provvederanno alla assegnazione mediante concorso a carattere nazionale. Dovra' in tal caso provvedersi alla costituzione di una Commissione giudicatrice composta:
1) di quattro rappresentanti dell'Amministrazione interessata, di cui almeno uno deve essere un artista o critico d'arte, tra i quali dovra' eleggersi il presidente della Commissione;
2) del soprintendente alle Gallerie competente per territorio e del progettista della costruzione;
3) di tre rappresentanti dei pittori e scultori, nominati dal Ministero della pubblica istruzione, su designazione delle associazioni sindacali di categoria a carattere nazionale e maggiormente rappresentative".
Art
4.
Dopo l'art. 2 della legge 29 luglio...