IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' e urgenza, in vista di imminenti scadenze, di migliorare la funzionalita' dell'ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte suprema di cassazione, ai sensi dell'art. 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia; Decreta:
Art
1.
Il primo comma dell'art. 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e' sostituito dal seguente:
"Presso la Corte di cassazione e' costituito un ufficio centrale per il referendum, composto dai tre presidenti di sezione della Corte di cassazione piu' anziani nonche' dai tre consiglieri piu' anziani di ciascuna sezione. Il piu' anziano dei tre presidenti presiede l'ufficio e gli altri due esercitano le funzioni di vice presidente".
Art
2.
L'ultimo comma dello stesso art. 12 e' sostituito dal seguente:
"Per la validita' delle operazioni dell'ufficio centrale per il referendum e' sufficiente la presenza del presidente o di un vice presidente e di sedici consiglieri".
Art
3.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 1 luglio 1975 LEONE MORO - REALE Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 3...