LEGGE 16 aprile 1954, n. 202 - Modificazioni ai limiti di somma stabiliti dal Codice della navigazione in materia di trasporto marittimo ed aereo, di assicurazione e di responsabilita' per danni a terzi sulla superficie e per danni da urto cagionati dall'aeromobile

Coming into Force19 Agosto 1954
Enactment Date16 Aprile 1954
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1954/05/21/054U0202/CONSOLIDATED/19540612
Published date21 Maggio 1954
Official Gazette PublicationGU n.116 del 21-05-1954
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il testo dell'art. 412 del Codice della navigazione e' sostituito dal seguente:

Art. 412 (Responsabilita' del vettore pel bagaglio). - "Il vettore e' responsabile, entro il limite massimo di lire dodicimila per chilogramma o della maggiore cifra risultante dalla dichiarazione di valore, della perdita e delle avarie del bagaglio, che gli e' stato consegnato chiuso, se non prova che la perdita o le avarie sono derivate da causa a lui non imputabile.

La perdita o le avarie devono essere fatte constatare, a pena di decadenza, al momento della riconsegna, se trattasi di perdita o di avarie apparenti, ovvero entro tre giorni, se trattasi di perdita o di avarie non apparenti.

Per i bagagli e gli oggetti non consegnati al vettore, questi non e' responsabile della perdita o delle avarie, se non quando il passeggero provi che le stesse sono state determinate da causa imputabile al vettore".

Art 2.

Il testo dell'art. 423 del Codice della navigazione e' sostituito dal seguente:

Art. 423 (Limiti del risarcimento). - "Il risarcimento dovuto dal vettore non puo', per ciascuna unita' di carico, essere superiore a lire duecentomila o alla maggior cifra corrispondente al valore dichiarato dal caricatore anteriormente all'imbarco.

Il valore dichiarato dal caricatore anteriormente all'imbarco si presume come valore effettivo delle cose trasportate fino a prova contraria; ma il vettore, ove provi che la dichiarazione e' inesatta, non e' responsabile per la perdita o per le avarie delle cose trasportate ovvero per il ritardo, a meno che venga provato che l'inesattezza non fu scientemente commessa".

Art 3.

Il testo dell'art. 941 del Codice della navigazione sostituito dal seguente:

Art. 941 (Assicurazione dei passeggeri contro i danni di volo). - "L'esercente di linee aeree regolari deve assicurare ciascun passeggero contro gli infortuni di volo per la somma di cinque milioni duecentomila lire.

Ove non adempia a tale obbligo, l'esercente e' tenuto per le indennita' e per le somme che sarebbero dovute dall'assicuratore, nei limiti previsti dalle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria dei passeggeri".

Art 4.

Il testo dell'art. 943 del Codice della navigazione e' sostituito dal seguente:

Art. 943 (Limiti del risarcimento nel trasporto di persone). - "Il risarcimento dovuto dal vettore in caso di responsabilita' non determinata da dolo o colpa grave sua o dei suoi dipendenti e preposti non puo', per ciascuna persona, essere...

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