DECRETO LEGISLATIVO 2 aprile 1948, n. 796 - Modificazione ai diritti di verificazione prima e periodica dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, dei misuratori dei gas e dei manometri campioni

Coming into Force01 Luglio 1948
End of Effective Date15 Dicembre 2010
Enactment Date02 Aprile 1948
Published date30 Giugno 1948
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1948/06/30/048U0796/CONSOLIDATED/20101215
Official Gazette PublicationGU n.149 del 30-06-1948
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per le finanze; PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948: Art. 1.

I diritti di verificazione periodica dei pesi e delle misure, fissati dalla tabella annessa al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1946, n. 490, sono, a decorrere dal biennio 1949-50, sostituiti da quelli indicati nella tabella annessa al presente decreto vistata dai Ministri per l'industria e il commercio e per le finanze.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 2.

I diritti di verificazione prima dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, dei misuratori dei gas e dei manometri campioni sono dovuti nella misura stabilita dalla tabella di cui ai precedente articolo dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 3.

I diritti di verificazione prima degli strumenti per pesare e per misurare fissi sono dovuti anche quando la verificazione abbia esito negativo.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 4.

L'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1946, n. 490, e' abrogato.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 5.

I due diritti fissi di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 1941, aumentati con il decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 181, e con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1946, n. 490, sono fissati in lire tremila ciascuno.

Art 5.

((Le domande di ammissione alla prima verificazione degli strumenti metrici che ai termini degli articoli 6 e 7 del regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, possono essere accolte soltanto a mezzo di decreto del Presidente della Repubblica o del Ministro, debbono essere corredate dalla quietanza rilasciata da un ufficio metrico, comprovante il pagamento del diritto fisso di lire 5000.

Ove lo strumento risulti ammesso alla prima verificazione, il relativo decreto sara' emesso solo dopo il pagamento di un nuovo diritto pari a quello indicato nel comma precedente)).

Art 5.

Le domande di ammissione alla prima verificazione degli strumenti metrici che ai termini degli articoli 6 e 7 del regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, possono essere accolte soltanto a mezzo di decreto del Presidente della Repubblica o del Ministro, debbono essere corredate dalla quietanza rilasciata da un ufficio metrico, comprovante il pagamento del diritto fisso di lire 5000.

Ove lo strumento risulti ammesso alla prima verificazione, il relativo decreto sara' emesso solo dopo il pagamento di un nuovo diritto pari a quello indicato nel comma precedente. 5

Art 5.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addi' 2 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - TREMELLONI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 giugno 1948

Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 22. - FRASCA

Art 6.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Tabella

Tabella dei diritti di verificazione degli strumenti metrici dei misuratori del gas e dei manometri campioni

I

Diritti di verificazione periodica

Ogni utente paghera', all'atto della verificazione periodica e per il biennio cui essa si riferisce, un diritto fisso e indivisibile secondo le seguenti categorie:

CLASSE I. - Uffici pubblici non governativi e fabbricanti o

negozianti all'ingrosso:

Categoria 1ª: uffici pubblici non governativi

e fabbricanti o negozianti all'ingrosso in

luoghi di popolazione riunita da 200.000 o piu'

abitanti........................................ L. 2000

Categoria 2ª: uffici pubblici non governativi

e fabbricanti o negozianti all'ingrosso in

luoghi di popolazione riunita inferiore a

200.000 e fino a 50.000 abitanti................ L. 1500

Categoria 3ª: uffici pubblici non governativi

e fabbricanti o negozianti all'ingrosso in

luoghi di popolazione riunita inferiore a 50.000

e fino a 5000 abitanti.......................... L. 800

Categoria 4ª: uffici pubblici non governativi

e fabbricanti o negozianti all'ingrosso in

luoghi di popolazione riunita inferiore a 5000

abitanti........................................ L. 500

CLASSE II. - Rivenditori ed esercenti al minuto

Categoria 5ª: rivenditori ed esercenti al

minuto in luoghi di popolazione riunita da

200.000 o piu abitanti.......................... L. 1500

Categoria 6ª: rivenditori ed esercenti al

minuto in luoghi di popolazione riunita

inferiore a 200.000 e fino a 50.000 abitanti.... L. 1000

Categoria 7ª: rivenditori ed esercenti al

minuto in luoghi di popolazione riunita

inferiore a 50.000 e fino a 5000 abitanti....... L. 500

Categoria 8ª: rivenditori ed esercenti al

minuto in luoghi di popolazione riunita,

inferiore a 5000 abitanti....................... L. 300

CLASSE III. - Esercenti arti e mestieri per

conto proprio:

Categoria 9ª: esercenti arti e mestieri per

conto proprio in luoghi di popolazione riunita

da 200.000 e piu abitanti....................... L. 400

Categoria 10ª: esercenti arti e mestieri per

conto proprio in luoghi di popolazione riunita

inferiore a 200.000 e fino a 50.000 abitanti.... L. 300

Categoria 11ª: esercenti arti e mestieri per

conto proprio in luoghi di popolazione riunita

inferiore a 50.000 e fino a 5000 abitanti....... L. 200

Categoria 12ª: esercenti arti e mestieri per

conto proprio in luoghi di popolazione riunita

inferiore a 5000 abitanti....................... L. 150

CLASSE IV. - Esercenti ambulanti all'aperto o

assimilati:

Categoria 13ª: rivenditori al minuto ed

esercenti con posto fisso in chioschi, in

pubblici mercati, all'aperto o su aree pubbliche

(quelli cioe muniti di regolare licenza di

occupazione di suolo pubblico), in luoghi di

popolazione riunita da 50.000 o piu abitanti.... L. 500

Categoria 14ª: rivenditori come sopra in

luoghi di popolazione riunita inferiore a 50.000

abitanti........................................ L. 250

Categoria 15ª: rivenditori od esercenti

ambulanti per ogni strumento per pesare con la

relativa serie dei pesi, per ogni misura di

lunghezza e per ogni serie od elemento di serie

di pesi o misure di capacita'.................... L. 100

CLASSE V. - Utenti non commercianti ed

esibitori volontari:

Categoria 16ª: utenti che, non esercitando

alcun commercio, sono tenuti alla verificazione

e coloro che domandano la verificazione senza

averne l'obbligo................................ L. 150

Utenti di strumenti metrici fissi:

Gli utenti di strumenti metrici fissi, il cui

normale funzionamento, cioe',sia reso impossibile

quando vengano rimossi dal luogo ove sono

installati, pagheranno, per ogni strumento fisso

in esercizio, oltre ai diritti suindicati,

secondo la categoria alla quale appartengono,

il diritto di................................... L. 1000

II

Tabella dei diritti da pagarsi per la verificazione prima di ogni peso, misura, strumento per pesare o per misurare e per ogni verificazione dei misuratori dei gas e dei manometri campioni.

Misure lineari:

mezzo ettometro............................... L. 100

doppio decametro.............................. L. 50

decametro..................................... L. 30

mezzo decametro............................... L. 20

doppio metro.................................. L. 10

metro......................................... L. 5

mezzo metro, doppio decimetro e decimetro..... L. 5

triplometro (misura tollerata)................ L. 20

Misure di capacita per aridi e per liquidi:

doppio chilolitro............................. L. 2000

chilolitro.................................... L. 1000

mezzo chilolitro.............................. L. 500

doppio ettolitro.............................. L. 10

ettolitro..................................... L. 50

mezzo ettolitro............................... L. 40

doppio decalitro.............................. L. 25

decalitro..................................... L. 20

mezzo decalitro............................... L. 10

doppio litro.................................. L. 6

dal litro al centilitro (per ogni misura)..... L. 5

1/4 di ettolitro (misura tollerata)........... L. 20

1/4 di litro (misura tollerata)............... L. 5

Pesi:

cinque...

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