DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1963, n. 1536 - Modificazione ad alcuni articoli del primo e secondo elenco delle infermita' ed imperfezioni fisiche della gente di mare, allegati al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244

Coming into Force13 Dicembre 1963
Published date28 Novembre 1963
Enactment Date11 Agosto 1963
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1963/11/28/063U1536/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.309 del 28-11-1963
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244;

Vista la Convenzione internazionale del lavoro n. 73, stipulata a Seattle il 29 giugno 1946 e resa esecutiva in Italia con la legge 2 agosto 1952, n. 1305;

Visto l'articolo 323 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Riconosciuta la necessita' di modificare i criteri valutativi per alcune particolari infermita' ed imperfezioni fisiche della gente di mare;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanita'; Articolo unico.

I seguenti articoli del primo e del secondo elenco delle infermita' ed imperfezioni fisiche, allegati al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244, sono sostituiti come appresso:

Primo elenco.

Art. 7. - Le manifestazioni gravi da intossicazioni croniche di origine, esogena, con particolare riguardo a tutte le manifestazioni di alcoolismo cronico e di narcomanie.

Art. 13. - Le alterazioni croniche delle ossa, delle articolazioni e dei tessuti periarticolari che disturbino manifestamente la funzione di un organo importante ed impediscano il libero esercizio di un arto o costituiscano una notevole deformita' congenita od acquisita o che, per la loro natura, facciano presumere una facile riattivazione in ambiente marino di processi infiammatori silenti.

Il reumatismo articolare acuto sofferto da meno di due anni prima o tendente a recidive o che abbia dato luogo a localizzazione endocardica.

Art. 15. - Gli aneurismi di qualsiasi specie o grado, le varici che, per estensione, volume o sede, anche in mancanza di alterazioni trofiche, disturbino manifestamente le funzioni di un organo ed il libero e prolungato esercizio di un arto.

Art. 16. - Il cretinismo e l'idiotismo evidenti, la debolezza di mente e le deficienze psichiche per le quali si possa fondatamente presumere che l'individuo non si trovi sempre nella piena coscienza dei propri atti.

Le profonde anomalie del carattere e della condotta.

La balbuzie e gli altri disturbi della parola di notevole entita'.

Art. 18. - L'epilessia nelle sue varie manifestazioni, la neurastenia, l'isterismo, il sonnambulismo e le altre nevrosi...

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