IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244;
Vista la Convenzione internazionale del lavoro n. 73, stipulata a Seattle il 29 giugno 1946 e resa esecutiva in Italia con la legge 2 agosto 1952, n. 1305;
Visto l'articolo 323 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Riconosciuta la necessita' di modificare i criteri valutativi per alcune particolari infermita' ed imperfezioni fisiche della gente di mare;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanita'; Articolo unico.
I seguenti articoli del primo e del secondo elenco delle infermita' ed imperfezioni fisiche, allegati al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244, sono sostituiti come appresso:
Primo elenco.
Art. 7. - Le manifestazioni gravi da intossicazioni croniche di origine, esogena, con particolare riguardo a tutte le manifestazioni di alcoolismo cronico e di narcomanie.
Art. 13. - Le alterazioni croniche delle ossa, delle articolazioni e dei tessuti periarticolari che disturbino manifestamente la funzione di un organo importante ed impediscano il libero esercizio di un arto o costituiscano una notevole deformita' congenita od acquisita o che, per la loro natura, facciano presumere una facile riattivazione in ambiente marino di processi infiammatori silenti.
Il reumatismo articolare acuto sofferto da meno di due anni prima o tendente a recidive o che abbia dato luogo a localizzazione endocardica.
Art. 15. - Gli aneurismi di qualsiasi specie o grado, le varici che, per estensione, volume o sede, anche in mancanza di alterazioni trofiche, disturbino manifestamente le funzioni di un organo ed il libero e prolungato esercizio di un arto.
Art. 16. - Il cretinismo e l'idiotismo evidenti, la debolezza di mente e le deficienze psichiche per le quali si possa fondatamente presumere che l'individuo non si trovi sempre nella piena coscienza dei propri atti.
Le profonde anomalie del carattere e della condotta.
La balbuzie e gli altri disturbi della parola di notevole entita'.
Art. 18. - L'epilessia nelle sue varie manifestazioni, la neurastenia, l'isterismo, il sonnambulismo e le altre nevrosi...