DELIBERAZIONE 28 marzo 2002 - Legge n. 308/2000, art. 109, modificato dall'art. 62 della legge n. 488/2001. Fondo per la promozione dello sviluppo sostenibile: Programma di attivita' per l'anno finanziario 2001. (Deliberazione n. 16/2002)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 e, in particolare, l'art.

109 con il quale e' stato istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con lo scopo di incentivare misure ed interventi di promozione dello sviluppo sostenibile; Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 e, in particolare, l'art.

62 che, nel modificare il comma 3 dell'art. 109 della citata legge n.

388/2000, prevede che entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio definisca il programma annuale di utilizzazione del Fondo per lo sviluppo sostenibile e lo sottoponga all'approvazione di questo Comitato; Considerato che gli articoli 62 della legge n. 448/2001 e 109 della legge n. 388/2000 identificano le materie a cui devono essere destinati gli interventi finanziati dal suddetto Fondo e, nel contempo, stabiliscono che nel programma devono essere individuati, oltre ai settori prioritari di intervento, le specifiche tipologie di azione, i fondi attribuibili alle singole misure, le condizioni e le modalita' per l'attribuzione e l'erogazione delle forme di sostegno, le categorie dei soggetti beneficiari e le modalita' di verifica del programma medesimo; Considerato che, ai sensi del citato art. 62, punto 3, lettera b), sono individuati quali settori prioritari di intervento la difesa idrogeologica, la promozione di migliori tecnologie e la promozione di strumenti integrati di gestione e riqualificazione territoriale nonche' l'elaborazione ed attuazione di piani di sostenibilita'; Ritenuto di poter individuare, quali misure di intervento, quelle indicate nel programma allegato; Ritenuto che la misura 3 del programma "la promozione della ricerca di base e applicata", pur non essendo esplicitamente inclusa nelle materie prioritarie individuate dal legislatore, costituisce la necessaria misura propedeutica allo sviluppo delle azioni inerenti il minor uso delle risorse naturali, la riduzione del consumo di risorse idriche e il potenziamento dell'innovazione tecnologica finalizzata alla protezione dell'ambiente; Considerato che l'importo iniziale previsto dall'art. 109 della citata legge n. 388/2000, pari a 77.468.534,86 euro (150 miliardi di lire), e' stato ridotto a 72.303.965,87 euro (140 miliardi di lire) dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, di conversione del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1; Preso atto che il programma 2001 del Fondo rispetta interamente le integrazioni previste dal legislatore con l'art. 62 della legge n.

448/2001 e demanda, altresi', la scelta delle specifiche tipologie di azione da finanziare, nonche' le condizioni e le modalita' per l'attribuzione e l'erogazione delle forme di sostegno relativamente alla misura 1, ad intese tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero per le politiche agricole e forestali; relativamente alle misure 2 e 3, a bandi pubblici per soggetti pubblici e privati e, infine, relativamente alle misure 4 e 5, a bandi pubblici per gli enti locali; Vista la proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio trasmessa...

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