DECRETO-LEGGE 3 Agosto 2007, n. 117 - Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo Codice della strada, e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre norme modificative del Codice della strada, al fine di contenere il crescente tasso di incidentalita' sulle strade, sia individuando linee di intervento preventivo, sia inasprendo il regime sanzionatorio connesso alle violazioni che comportino maggior incidenza di rischio per la sicurezza stradale, nonche' ulteriori norme preordinate alla stessa finalita';

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute;

E m a n a il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di guida senza patente

  1. All'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, il comma 13 e' sostituito dal seguente:

    "13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida e' punito con l'ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perche' revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. Nell'ipotesi di reiterazione del reato nel biennio si applica altresi' la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma e' competente il tribunale in composizione monocratica.".

    Art. 2.

    Disposizioni in materia di limitazioni alla guida

  2. All'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. il comma 1 e' sostituito del seguente:

      "1. E' consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti.";

    2. dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

      "2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per i primi tre anni dal rilascio non e' consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t. La limitazione di cui al presente comma non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purche' la persona invalida sia presente sul veicolo.";

    3. al comma 3, primo periodo, le parole: "ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1, 2 e 2-bis";

    4. al comma 5, primo periodo, le parole: "e comunque prima di aver raggiunto l'eta' di venti anni," sono soppresse e le parole: "da euro 74 a euro 296" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 148 a euro 594".

  3. Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a fare data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

  4. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

    1. dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

      "1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 e' vietato il trasporto di minori di anni quattro.";

    2. dopo il comma 6 e' inserito il seguente:

      "6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.".

      Art. 3.

      Disposizioni in materia di velocita' dei veicoli

  5. All'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. al comma 6, dopo le parole: "le risultanze di apparecchiature debitamente omologate," sono inserite le seguenti: "anche per il calcolo della velocita' media di percorrenza su tratti determinati,";

    2. dopo il comma 6 e' inserito il seguente:

      "6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocita' devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalita' di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.";

    3. il comma 9 e' sostituito dai...

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