LEGGE 16 marzo 1976, n. 71 - Modifica delle procedure amministrative e contabili in materia di attivita' promozionale delle esportazioni italiane

Coming into Force17 Aprile 1976
Published date02 Aprile 1976
Enactment Date16 Marzo 1976
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1976/04/02/076U0071/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.87 del 02-04-1976
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero e' istituito, a decorrere dall'esercizio finanziario 1976, un apposito capitolo per il finanziamento dell'attivita' di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero che l'istituto nazionale per il commercio estero deve svolgere secondo il programma promozionale di cui all'articolo seguente.

Con decreto ministeriale da emanarsi all'inizio di ciascun anno finanziario il fondo iscritto sul predetto capitolo viene trasferito all'Istituto in unica soluzione.

Art 2.

Il Ministero redige annualmente, tenendo conto dei concreti obiettivi della politica degli scambi con l'estero, un programma contenente, tra l'altro:

1) le linee direttrici promozionali;

2) la ripartizione delle varie iniziative per settori economici e per aree geografiche;

3) le previsioni di massima di spesa per singolo settore e per singola area;

4) i tempi prevedibili di attuazione.

Il Ministero emana, ove lo ritenga opportuno, ulteriori direttive anche a modifica del programma promozionale.

Art 3.

L'Istituto, nell'ambito dell'autonomia riconosciutagli dalle norme vigenti, stabilisce le modalita' di attuazione delle singole iniziative, dando tempestiva comunicazione al Ministero delle deliberazioni adottate.

Alla fine di ciascun anno l'Istituto trasmette al Ministero una relazione dettagliata sull'attivita' svolta, con particolare riferimento ai risultati conseguiti.

Art 4.

L'Istituto e' soggetto, oltre che ai poteri spettanti al Ministero del commercio con l'estero in virtu' dell'articolo 5, primo comma, del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, agli ulteriori controlli, anche ispettivi, che lo stesso Ministero ritenga opportuno svolgere sulle singole iniziative promozionali.

Art 5.

Al personale che venga incaricato dello svolgimento dei compiti inerenti all'attuazione della presente legge, o comunque, di seguire la realizzazione dell'attivita' promozionale sono rimborsate, previa riduzione del 25 per cento della diaria di missione, le spese di alloggio, con onere a carico dell'importo destinato alla singola iniziativa...

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