LEGGE 2 dicembre 2004, n. 299 - Modifica della normativa in materia di stato giuridico e avanzamento degli ufficiali

Coming into Force17 Dicembre 2004
End of Effective Date08 Ottobre 2010
Published date16 Dicembre 2004
Enactment Date02 Dicembre 2004
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2004/12/16/004G0324/CONSOLIDATED/20100508
Official Gazette PublicationGU n.294 del 16-12-2004 - Suppl. Ordinario n. 180
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

(Reclutamento degli ufficiali dei ruoli speciali)

  1. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 1, lettera a), numero 2), le parole: "32° anno di eta'" sono sostituite dalle seguenti: "34° anno di eta'";

  2. al comma 1, lettera a), dopo il numero 4), e' inserito il seguente:

"4-bis) dal personale del ruolo dei sergenti in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che, all'atto della presentazione della domanda al concorso, non abbia superato il 34° anno di eta' e abbia maturato almeno tre anni di anzianita' nel ruolo di appartenenza".

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 2.

(Commissione superiore d'avanzamento dell'Esercito)

  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 3, lettera b), le parole: "che ricoprano le cariche di Comandante delle Forze Operative Terrestri, ed ispettori a competenza generale nell'ambito dell'Esercito" sono sostituite dalle seguenti: "che siano preposti al comando di Alti Comandi ovvero Ispettorati, nei settori operativo, logistico, scolastico, addestrativo e territoriale";

  2. al comma 3, lettera c), le parole: "o di Capo del Corpo degli ingegneri" sono soppresse e le parole: "ove non compreso nei 3 suddetti" sono sostituite dalle seguenti: "ove non compreso nei 2 suddetti".

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 3.

(Transito dei tenenti e dei capitani dei ruoli speciali nei corrispondenti ruoli normali)

  1. All'articolo 30, commi 2 e 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, le lettere a) e b) sono sostituite delle seguenti:

    "a) un'eta' non superiore a 41 anni;

    1. conseguito il diploma di laurea specialistica".

  2. All'articolo 21, comma 3, alinea, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, le parole: "nel numero massimo di cinque posti" sono sostituite dalle seguenti: "nel numero massimo di dieci posti".

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 4.

(Partecipazione al concorso per i ruoli speciali)

  1. All'articolo 58, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "in servizio di prima nomina" sono soppresse.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 5.

(Avanzamento degli ufficiali cessati dal servizio)

  1. L'articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e' sostituito dal seguente:

"Art. 34. - 1. Gli ufficiali di tutti i ruoli, che non usufruiscano della promozione prevista dalla legge 22 luglio 1971, n. 536, e successive modificazioni, sono promossi al grado superiore una volta collocati in ausiliaria, nella riserva o nella riserva di complemento anche oltre il grado massimo stabilito per il ruolo da cui provengono, con esclusione dei generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti".

Art 5.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 6.

(Aspettativa per riduzione dei quadri)

  1. All'articolo 58, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, le parole: "Fino al 31 dicembre 2005," sono soppresse.

  2. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e successive modificazioni, le parole: "Fino al 31 dicembre 2007," sono soppresse.

  3. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o a domanda, ai sensi dell'articolo 43, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224".

  4. All'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

    "6-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, il Ministro della difesa ed il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, in relazione a motivate esigenze di servizio delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza hanno facolta' di richiamare a domanda, previa disponibilita' degli interessati, gli ufficiali in servizio permanente collocati in aspettativa per riduzione di quadri in applicazione dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni.

    6-ter. Gli ufficiali richiamati ai sensi del comma 6-bis mantengono il trattamento economico di cui al comma 2.

    6-quater. I commi 6-bis e 6-ter non si applicano nei confronti degli ufficiali che, all'atto del collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri, rivestono il grado apicale dei ruoli normali".

  5. All'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, le parole: "al ruolo normale dell'Arma dei carabinieri" sono sostituite dalle seguenti: ", fino all'anno 2009, ai ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e, dal 2010, al solo ruolo normale".

Art 6.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 7.

(Regime transitorio dell'avanzamento)

  1. Dopo l'articolo 60 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e' inserito il seguente:

"Art. 60-bis. - (Avanzamento. Modifiche del regime transitorio). - 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 60, comma 3, le disposizioni di cui agli articoli 60, commi 2, lettere c), d) ed e), e 2-bis, 62, comma 5, e 63, commi 1 e 3, sono prorogate fino all'anno 2009".

Art 7.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 8.

(Modifica all'articolo 31 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298)

  1. All'articolo 31, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, in corrispondenza dei capoversi relativi agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, dopo le parole: "i colonnelli" sono inserite le seguenti: "gia' valutati e quelli".

Art 8.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 9.

(Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298)

  1. All'articolo 33 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, dopo...

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