LEGGE 16 luglio 1982, n. 452 - Modifica della legge 18 aprile 1975, n. 110, relativa al controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi al fine della catalogazione

Coming into Force04 Agosto 1982
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1982/07/20/082U0452/CONSOLIDATED/19941031
Enactment Date16 Luglio 1982
Published date20 Luglio 1982
Official Gazette PublicationGU n.197 del 20-07-1982
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il primo comma dell'articolo 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e' sostituito dal seguente:

"E' istituita, presso il Ministero dell'interno, la commissione consultiva centrale delle armi. La commissione si compone di un presidente, di due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno della Polizia di Stato, di due del Ministero della difesa, di cui uno dell'Arma dei carabinieri, di cinque del Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato, di cui quattro in rappresentanza dei settori economici interessati, su designazioni plurime delle associazioni di categoria piu' rappresentative, di uno del Ministero del commercio con l'estero, di due del Ministero delle finanze, di cui uno della direzione generale delle dogane e l'altro del Corpo della guardia di finanza, di tre esperti in materia balistica e di un esperto in armi antiche, artistiche, rare o comunque di importanza storica".

Art 2.

L'ultimo, comma dell'articolo 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e' sostituito dal seguente:

"La commissione esprime parere obbligatorio sulla catalogazione delle armi prodotte o importate nello Stato, accertando che le stesse, anche per le loro caratteristiche, non rientrino nelle categorie contemplate nel precedente articolo 1, nonche' su tutte le questioni di carattere generale e normativo relative alle armi e alle misure di sicurezza per quanto concerne la fabbricazione, la riparazione, il deposito, la custodia, il commercio, l'importazione, l'esportazione, la detenzione, la raccolta, la collezione, il trasporto e l'uso delle armi". --------------- Nota redazionale

Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 23/7/1982, n. 201 durante il periodo di "vacatio legis".

E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Art 3.

Il primo comma dell'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e' sostituito dal seguente:

"E' istituito presso il Ministero dell'interno il catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, con esclusione dei fucili da caccia ad anima liscia e delle repliche di armi ad...

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