LEGGE 17 aprile 2014, n. 62 - Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso

Coming into Force18 Aprile 2014
Enactment Date17 Aprile 2014
Published date17 Aprile 2014
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2014/04/17/14G00078/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.90 del 17-04-2014
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. L'articolo 416-ter del codice penale e' sostituito dal seguente:

Art. 416-ter. - (Scambio elettorale politico-mafioso). - Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalita' di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilita' e' punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalita' di cui al primo comma

.

Art 2.
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 17 aprile 2014 NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei

ministri Visto, il Guardasigilli: Orlando

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