All'articolo 2, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, sono apportate le seguenti modificazioni:
alla lettera b), del numero I), le parole: "da un numero di delegati nominati in sede regionale" sono sostituite dalle seguenti: "dai presidenti dei comitati locali";
alla fine della lettera b), del numero II), il punto e' sostituito dal punto e virgola, e dopo la medesima lettera b), e' aggiunta la seguente: "b-bis) dai comitati locali".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 dicembre 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Veronesi, Ministro della sanita' Visto, il Guardasigilli: Fassino