LEGGE 5 ottobre 1993, n. 402 - Modifica dell'articolo 135 del codice penale: ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive

Coming into Force23 Ottobre 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/10/08/093G0477/ORIGINAL
Enactment Date05 Ottobre 1993
Published date08 Ottobre 1993
Official Gazette PublicationGU n.237 del 08-10-1993
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. L'articolo 135 del codice penale e' sostituito dal seguente:

"Art. 135 (Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive). - Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando settantacinquemila lire, o frazioni di settantacinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 5 ottobre 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio

dei Ministri Visto, il Guardasigilli: CONSO

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