DECRETO-LEGGE 30 settembre 1974, n. 460 - Modifica dell'art. 173 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156

Coming into Force30 Settembre 1974
Published date30 Settembre 1974
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1974/09/30/074U0460/CONSOLIDATED/19741129
Enactment Date30 Settembre 1974
Official Gazette PublicationGU n.254 del 30-09-1974
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Rilevata la necessita' e l'urgenza di modificare le disposizioni contenute nel codice postale e delle telecomunicazioni in materia di variazioni del saggio di interesse dei buoni postali fruttiferi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art 1.

L'art. 173 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e' sostituito dal seguente:

"Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o piu' delle precedenti serie.

Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi e' effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo degli interessi e' eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo.

Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni; tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, e' integrata con quella che e' a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali".

Art 2.

La nuova misura degli interessi sui buoni emessi in data anteriore alla entrata in vigore del presente decreto e' applicata con effetto dal 1 ottobre 1974.

Art 2.

Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, il saggio di interesse fissato con decreto ministeriale 18 settembre...

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