L'indennita' supplementare prevista dalla legge 29 dicembre 1930, n. 1712, per gli ufficiali dell'Esercito, dalla legge 14 giugno 1934, n. 1015, per gli ufficiali della Marina militare e dalla legge 4 gennaio 1937, n. 35, per gli ufficiali dell'Aeronautica militare, e' corrisposta agli ufficiali che ne abbiano diritto, allo scadere del quarto anno dalla data di cessazione dal servizio permanente.
In relazione alle disponibilita' finanziarie di ciascuna Cassa, il termine di cui al comma precedente puo' essere ridotto con decreto del Ministro per la difesa, su proposta del Consiglio di amministrazione di ciascuna Cassa medesima.