LEGGE 27 febbraio 1958, n. 166 - Modifica dei termini di liquidazione della indennita' supplementare da parte delle Casse ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

Coming into Force05 Aprile 1958
End of Effective Date08 Ottobre 2010
Published date21 Marzo 1958
Enactment Date27 Febbraio 1958
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1958/03/21/058U0166/CONSOLIDATED/20100508
Official Gazette PublicationGU n.70 del 21-03-1958
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

L'indennita' supplementare prevista dalla legge 29 dicembre 1930, n. 1712, per gli ufficiali dell'Esercito, dalla legge 14 giugno 1934, n. 1015, per gli ufficiali della Marina militare e dalla legge 4 gennaio 1937, n. 35, per gli ufficiali dell'Aeronautica militare, e' corrisposta agli ufficiali che ne abbiano diritto, allo scadere del quarto anno dalla data di cessazione dal servizio permanente.

In relazione alle disponibilita' finanziarie di ciascuna Cassa, il termine di cui al comma precedente puo' essere ridotto con decreto del Ministro per la difesa, su proposta del Consiglio di amministrazione di ciascuna Cassa medesima.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 2.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge o comunque con essa incompatibili.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Disposizione transitorie.
Art 3.

Agli ufficiali nei cui riguardi il quadriennio di cessazione dal servizio permanente effettivo sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge o venga a scadere nei quattro anni successivi, la indennita' supplementare potra' essere corrisposta gradualmente, entro i termini previsti dalle disposizioni preesistenti, secondo norme che saranno stabilite con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 febbraio 1958 GRONCHI ZOLI - TAVIANI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

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