Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applicano altresi' le sanzioni penali e le altre misure accessorie previste per le attivita' illecite di cui agli articoli 171-bis e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 febbraio 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli ----------