Modifica dell'art. 3 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, (art. 10, legge 14 febbraio 2003, n. 30).

Alle direzioni regionali del lavoro Alle direzioni provinciali del lavoro Alla regione Siciliana assessorato lavoro - Ufficio regionale del lavoro - Ispettorato del lavoro Alla provincia autonoma di Bolzano - Assessorato lavoro Alla provincia autonoma di Trento - Assessorato lavoro All'I.N.P.S. - Direzione generale All'I.N.A.I.L. - Direzione generale Alla Direzione generale AA.GG. R.U.

A.I. - Divisione VII Al SECIN

L'art. 10 della

14 febbraio 2003, n. 30, ha novellato l'art.

3 del decreto-legge 23 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 marzo 1993, n. 151, stabilendo che ´Per le imprese artigiane, commerciali e del turismo rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, il riconoscimento di benefici normativi e contributivi e' subordinato all'integrale rispetto degli accordi e contratti citati, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionaleª.

Viste le dense implicazioni della novella, e data la rilevanza della materia, si ritiene necessario fornire alcune disposizioni interpretative dell'articolo richiamato.

Campo di applicazione dell'art. 3 del decreto-legge 23 marzo 1993, n.

71, nuovo testo.

La novella di cui all'art. 10 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, estende il campo di applicazione dell'art. 3 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, rendendolo norma di applicazione generalizzata a ogni tipologia di incentivo normativo e contributivo, presente o futuro, oltre che precetto di portata assorbente rispetto ad altre disposizioni di contenuto analogo. In questo senso, per i settori dell'artigianato, del commercio e del turismo, la disciplina di cui all'art. 10 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, assorbe percio' anche l'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che pure subordina, ma con formulazione meno stringente e dettagliata, l'applicazione di incentivi e benefici pubblici al rispetto dei contratti collettivi di lavoro della categoria o della zona.

Cio', in primo luogo, in quanto la nuova formula dell'art. 3 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, non opera piu' un riferimento testuale ai benefici di cui agli articoli 1 e 2 del medesimo decreto, in materia di sgravi contributivi per il Mezzogiorno e fiscalizzazione degli oneri sociali che, tra l'altro, non sono piu' operanti oramai da alcuni anni, in quanto non reiterati dalla...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT