LEGGE 16 giugno 1998, n. 193 - Modifica all'articolo 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini

Coming into Force08 Luglio 1998
Enactment Date16 Giugno 1998
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1998/06/23/098G0243/ORIGINAL
Published date23 Giugno 1998
Official Gazette PublicationGU n.144 del 23-06-1998
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, e' sostituito dal seguente:

" 5. E' consentito successivamente per i mosti e per i vini ottenuti il passaggio sia dal livello di classificazione piu' elevato a quelli inferiori (da DOCG a DOC a IGT), sia da DOCG ad altra DOCG, sia da DOC ad altra DOC, sia da una IGT ad altra, purche' le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche si trovino nella medesima area viticola e il prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione prescelta e quest'ultima sia territorialmente piu' estesa rispetto a quella di provenienza. La riclassificazione puo' essere effettuata a cura del detentore, nel rispetto della regolamentazione dell'Unione europea, e deve, per ciascuna partita, essere comunicata all'ufficio dell'Ispettorato repressione frodi competente per territorio e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente prima della relativa annotazione obbligatoria nei registri".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica...

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