DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 11 marzo 2011, n. 6 - Regolamento concernente «Disciplina del Museo d'arte moderna e contemporanea - MART» (articolo 25 della L.P. 3 ottobre 2007 n. 15 (legge provinciale sulle attivita' culturali).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 16/I-II del 19 aprile 2011) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante 'Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige', ai sensi del quale il presidente della provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la giunta provinciale e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale;

Vista la legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (Disciplina delle attivita' culturali);

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 236 di data 11 febbraio 2011 con la quale la giunta provinciale ha approvato i regolamenti di organizzazione e funzionamento dei musei della provincia: Museo delle scienze, Museo degli usi e costumi della gente trentina, Museo di arte moderna e contemporanea, Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali (articoli 24 e 25 della legge provinciale 3 ottobre 2007. n. 15 - Disciplina delle attivita' culturali);

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto 1. In attuazione dell'art. 25 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attivita' culturali), di seguito denominata 'legge provinciale', questo regolamento disciplina l'ordinamento del Museo d'arte moderna e contemporanea - MART.

  1. Il Museo, articolato nelle sezioni di Trento e Rovereto, ha sede a Rovereto.

    Art. 2

    Funzioni e finalita' 1. Il Museo e' ente pubblico non economico, senza fini di lucro, istituito allo scopo di custodire, conservare, valorizzare e promuovere lo studio e la conoscenza dell'arte moderna e contemporanea.

  2. Per il perseguimento delle proprie finalita' il Museo svolge le seguenti attivita':

    1. incrementa le proprie collezioni attraverso acquisti, lasciti e donazioni, nonche' attraverso il prestito temporaneo di beni, sia a titolo oneroso che gratuito;

    2. cura la gestione dei beni culturali costituenti il proprio patrimonio o messi a disposizione, provvedendo alla loro conservazione e promuovendone il pubblico godimento attraverso iniziative espositive, attivita' didattiche e di ricerca e altre iniziative culturali;

    3. cura l'inventariazione e la catalogazione dei beni, nonche' la loro documentazione fotografica e video;

    4. sviluppa, a partire dalle collezioni, lo studio, la ricerca, la documentazione e l'informazione;

    5. assicura la fruizione dei beni posseduti attraverso la relativa esposizione;

    6. organizza mostre temporanee, incontri, seminari, convegni, corsi di aggiornamento;

    7. partecipa ad iniziative promosse da altri soggetti pubblici e privati;

    8. svolge attivita' educative, formative e didattiche volte alla comprensione ed alla conoscenza delle manifestazioni ed espressioni artistiche moderne e contemporanee;

    9. sostiene la partecipazione dei volontari all'attivita' del Museo;

    10. cura la produzione di pubblicazioni scientifiche e divulgative;

    11. gestisce la biblioteca specializzata, l'archivio, la fototeca, la mediateca;

    12. promuove la valorizzazione del museo e delle sue collezioni;

    13. partecipa alla promozione del territorio locale anche con riferimento allo sviluppo turistico;

    14. collabora con istituzioni ed enti analoghi a livello locale, nazionale e internazionale;

    15. aderisce, nelle modalita' previste dalla normativa, a formule di gestione associata con altri musei, in aggregazione territoriale o tematica.

      Art. 3

      Organi del Museo 1. Sono organi del Museo:

    16. il presidente;

    17. il consiglio di amministrazione;

    18. il comitato scientifico;

    19. il collegio dei revisori dei conti;

    20. il direttore.

      Art. 4

      Il consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione del Museo e' composto da cinque componenti, compreso il presidente, nominati dalla giunta provinciale, di cui uno d'intesa con il comune di Rovereto.

  3. Il consiglio di amministrazione rimane in carica per la durata della legislatura provinciale nel corso della quale e' nominato. I suoi componenti possono essere riconfermati.

  4. Coloro che durante la legislatura sono nominati in sostituzione di altri membri restano in carica fino al termine della stessa.

  5. Il consiglio di amministrazione svolge funzioni di governo, di indirizzo politico-amministrativo del Museo, coerentemente con le direttive ricevute dalla giunta provinciale, e di verifica e controllo dell'andamento dell'attivita'.

  6. Al consiglio di amministrazione spetta:

    1. adottare il bilancio preventivo, le sue variazioni, l'assestamento di bilancio e il conto consuntivo;

    2. adottare il programma pluriennale di attivita' e approvare il programma annuale di attivita';

    3. valutare l'attivita' svolta dal direttore e dai preposti alle strutture del Museo, avvalendosi del nucleo di valutazione istituito dalla provincia;

    4. adottare i regolamenti concernenti l'organizzazione, la dotazione organica e la contabilita' e approvare gli altri atti a carattere generale e gli atti concernenti criteri generali per l'organizzazione e per lo svolgimento dell'attivita' amministrativa e la dotazione organica;

    5. approvare le convenzioni, le intese e gli accordi con altre amministrazioni, a eccezione di quelli relativi allo svolgimento di attivita' di gestione;

    6. promuovere o resistere alle liti avanti le autorita' giurisdizionali, compresa la nomina dei difensori, conciliazioni e transazioni, ferma restando la rappresentanza del Museo in capo al presidente;

    7. effettuare eventuali nomine e designazioni del Museo in enti, societa' e collegi arbitrali;

    8. determinare tariffe, canoni e prezzi;

    9. nominare il comitato scientifico, determinandone i compensi in base alle disposizioni previste dalla legislazione provinciale vigente;

    10. acquistare opere d'arte, collezioni ed archivi;

    11. conferire gli incarichi di consulenza o collaborazione concernenti atti riservati al consiglio di amministrazione, nonche' gli incarichi di consulenza o collaborazione il cui corrispettivo e' superiore alla soglia determinata annualmente dal consiglio stesso.

  7. Il consiglio di amministrazione e' convocato dal presidente almeno due volte all'anno, con preavviso scritto di cinque giorni, salvo casi d'urgenza.

  8. Per la validita' delle sedute e' richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Il consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parita'...

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