Determinazione di modelli contrattuali tipo, in attuazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.

IL DIRETTORE GENERALE

per l'autotrasporto di persone e cose

Vista la legge 1 marzo 2005, n. 32, recante Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone, ed in particolare l'art. 2, comma 2, lettera b), numero 4;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita' di autotrasportatore, ed in particolare gli articoli 5 e 6;

Sentita la Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica;

Decreta:

Art. 1.

Finalita'

  1. Il presente decreto ha per scopo la determinazione di modelli contrattuali tipo per facilitare l'uso della forma scritta dei contratti di trasporto di merci su strada, in attuazione dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.

    Art. 2.

    Modelli contrattuali

  2. Per la stipula di contratti di trasporto di merci su strada, sono determinati i modelli contrattuali allegati, come parte integrante, al presente decreto, relativi, rispettivamente, a contratti per prestazione singola, a contratti per pluralita' di prestazioni, a contratti con rinvio ad accordi volontari di diritto privato, come disciplinati dall'art. 5 del decreto legislativo n. 286/2005, a contratti per prestazioni da parte di sub-vettori.

  3. I contratti tipo allegati hanno valore indicativo per le parti, che mantengono la facolta' di scegliere altre formulazioni contrattuali, purche' contengano gli elementi essenziali di cui all'art. 6, comma 3, del citato decreto legislativo n. 286/2005.

  4. Con successivi decreti dirigenziali, potranno essere individuati ulteriori modelli contrattuali, ovvero potranno essere integrati quelli allegati al presente decreto.

    Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

    Roma, 1 febbraio 2006

    Il direttore generale: Ricozzi

Allegato 1

Modello contrattuale tipo generale di contratto

di trasporto di merci su strada per prestazione singola

Art. 1.

Identificazione delle parti

Il presente contratto e' concluso tra le parti qui di seguito identificate:

Vettore: [Ragione sociale (ovvero nome e cognome), sede e numero di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi del Vettore, ed eventuali relative limitazioni, ovvero estremi della licenza comunitaria e di ogni altra eventuale documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di autotrasporto internazionale o di trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale].

Committente: [Ragione sociale (ovvero nome e cognome) e sede del Committente.

Art. 2.

Identificazione delle merci trasportate

Il presente contratto ha ad oggetto il trasporto delle seguenti merci:

tipologia:

quantita':

Il trasporto di dette merci avverra' nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione del/i Veicolo/i adibito/i al trasporto delle stesse.

Art. 3.

Identificazione del Veicolo/i adibito/i al trasporto

Motrice/i: estremi della carta di circolazione.

Semirimorchio/i (ovvero Rimorchio/i): estremi della carta di circolazione.

Laddove gli elementi identificativi dei veicoli con cui sara' eseguito il trasporto oggetto del presente contratto non siano in questa sede individuati, ovvero laddove si intenda procedere alla loro sostituzione con altri veicoli, il Vettore si impegna a comunicare per iscritto al Committente detti elementi identificativi prima dell'inizio dell'operazione di trasporto. Qualora la sostituzione sia resa necessaria per eventi impeditivi imprevisti, i dati identificativi del veicolo utilizzato potranno essere comunicati anche successivamente.

Art. 4.

Luogo di consegna e di riconsegna delle merci

Luogo di consegna delle merci al Vettore (nonche' ragione sociale, ovvero nome e cognome e sede del Caricatore/i, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera d) del decreto legislativo 286/2005, laddove diverso/i dal Committente):

Luogo di riconsegna delle merci, nonche' ragione sociale (ovvero nome e cognome) e sede del Destinatario:

Laddove si intenda procedere ad una variazione dei luoghi di presa in consegna da parte del Vettore delle merci oggetto del presente contratto o dei luoghi di riconsegna delle stesse merci al/i Destinatario/i, il Committente si impegna a comunicare per iscritto al Vettore detti elementi in tempo utile prima del completamento della prestazione di trasporto. Tale comunicazione potra' non essere effettuata per iscritto qualora il nuovo luogo indicato sia nel territorio della provincia in cui si trova il luogo originario.

Art. 5.

Data ed ora di consegna e riconsegna delle merci (eventuale)

Le merci di cui al precedente articolo 2 dovranno essere prese in consegna dal Vettore nel luogo di cui al precedente articolo 4 il giorno ... non oltre le ore ... (ovvero nella fascia oraria tra le ore ... e le ore ... ) e dovranno essere riconsegnate al Destinatario nel luogo di cui al precedente art. 4 il giorno ... non oltre le ore ... (ovvero nella fascia oraria tra le ore ... e le ore ...).

(Qualora trattisi di trasporto eseguito in regime di cabotaggio, i termini temporali per la riconsegna della merce devono essere obbligatoriamente indicati, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 286/2005).

Art. 6.

Corrispettivo

A fronte della effettuazione della prestazione di trasporto di cui agli articoli che precedono il Committente e' tenuto a corrispondere al Vettore il corrispettivo di Euro, oltre ad accessori di legge.

Detto corrispettivo sara' pagato al Vettore non oltre il termine di giorni da quello in cui il trasporto e' stato completato o avrebbe dovuto essere completato, mediante.

Art. 7.

Istruzioni aggiuntive del Committente (eventuale)

Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il Vettore dovra' attenersi alle seguenti modalita' operative:

Art. 8.

Utilizzo di sub-vettori (eventuale)

Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il Vettore utilizzera' uno o piu' sub-vettori, con i quali stipulera' appositi contratti in forma scritta, secondo il modello di cui all'allegato 4 del presente decreto.

Art. 9.

Patti modificativi

Ogni accordo modificativo del presente contratto dovra' essere concluso in forma scritta, a pena di invalidita' ai sensi dell'articolo 1352 cod. civ.

Art. 10.

Adempimento da parte del vettore degli obblighi

connessi all'operato dei conducenti

Il vettore dichiara, con riferimento all'operato dei suoi conducenti, l'osservanza dei contratti collettivi ed individuali di lavoro, della normativa in materia previdenziale ed assistenziale, e di quella in materia di autotrasporto merci per conto di terzi.

Art. 11.

Disciplina applicabile

Per tutto quanto non espressamente in questa sede previsto, il presente rapporto e' disciplinato dalle disposizioni di legge applicabili, ed in particolare da quelle di cui agli articoli 1678 e seguenti del codice civile, alla legge 1 marzo 2005, n. 32 e al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.

Allegato 2

Modello contrattuale tipo generale di contratto di trasporto

di merci su strada per pluralita' di prestazioni

Art. 1.

Identificazione delle Parti

...

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