Modalita' di versamento delle imposte sostitutive di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461

IL DIRETTORE GENERALE d el Dipartimento delle entrate

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante il r iordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei r edditi diversi a norma dell'art. 3, comma 160, della legge 23 d icembre 1996, n. 662; Visto l'art. 5, commi 1 e 2, con i quali si stabilisce, r ispettivamente, che le plusvalenze di cui alla lettera c) nonche' le p lusvalenze e gli altri redditi di cui alle lettere da cbis) a c quinquies) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle imposte s ui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 d icembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 3, comma 1, del m edesimo decreto legislativo, sono soggetti ad una imposta s ostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 27 per cento p er le plusvalenze di cui al predetto comma 1 e con l'aliquota del 1 2,50 per cento per le plusvalenze e gli altri redditi di cui al p redetto comma 2; Visto il comma 4 del predetto art. 5, secondo cui l'imposta s ostitutiva di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono c orrisposte dai contribuenti mediante versamento nei termini e nei m odi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a s aldo in base alla dichiarazione; Visto l'art. 6, comma 1, che prevede la facolta' per il c ontribuente di esercitare l'opzione per l'applicazione dell'imposta s ostitutiva di cui all'art. 5, comma 2, su ciascuna delle plusvalenze e degli altri redditi realizzati ai sensi dell'art. 81, comma 1, l ettere da cbis) a cquinquies) del citato decreto del Presidente d ella Repubblica n. 917 del 1986, ma con esclusione di quelle r elative a depositi in valuta, a condizione che i titoli, le quote ed i certificati siano affidati in custodia o in amministrazione presso b anche, societa' di intermediazione mobiliare od altri oggetti i ndividuati con appositi decreti e, in particolare, il comma 9, con i l quale si stabilisce che i predetti intermediari provvedono al v ersamento diretto dell'imposta dovuta dal contribuente al c oncessionario della riscossione o alla sezione di tesoreria p rovinciale dello Stato, entro il quindicesimo giorno del secondo m ese successivo a quello in cui l'imposta e' stata applicata; Visto l'art. 7, comma 1, che prevede, per i contribuenti che hanno c onferito a un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 l uglio 1996, n. 415, l'incarico di gestire masse patrimoniali c ostituite da somme o beni non relativi all'impresa, la facolta' di o ptare, con riferimento ai redditi di capitale e diversi di cui agli a rticoli 41 e 81, comma 1, lettere da cbis) a cquinquies), del citato d ecreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, per l 'applicazione dell'imposta sostitutiva sul risultato maturato della g estione e, in particolare, il comma 11, con il quale si stabilisce c he l'imposta sostitutiva e' prelevata e versata dai gestori al c oncessionario della riscossione o alla sezione di tesoreria p rovinciale dello Stato, entro il 28 febbraio di ciascun anno in r elazione al risultato di gestione imponibile dell'anno solare p recedente ovvero entro il secondo mese successivo a quello in cui e' s tato revocato il mandato di gestione; Visto il comma 2 dell'art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, come s ostituito dal comma 1 dell'art. 8 del citato decreto legislativo n. 461 del 1997, il quale stabilisce che sul risultato della gestione d el fondo maturato in ciascun anno la societa' di gestione del fondo c omune d'investimento mobiliare aperto preleva un ammontare pari al 1 2,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta s ostitutiva e la versa al concessionario della riscossione o alla s ezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il 28 febbraio di o gni anno, in relazione al risultato di gestione imponibile dell'anno s olare precedente ovvero entro il secondo mese solare successivo a q uello in cui e' stato revocato il mandato di gestione; Visto il comma 2 dell'art. 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1 992, n. 82, come sostituito dal comma 2 dell'art. 8 del citato d ecreto legislativo n. 461, del 1997, il quale, nel dichiarare a pplicabili alle societa' d'investimento a capitale variabile (SICAV) le disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 dell'art. 9 della citata l egge n. 77 del 1983, stabilisce che sul risultato di gestione c onseguito in ciascun anno la societa' preleva un ammontare pari al 1 2,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta s ostitutiva e la versa al concessionario della riscossione o alla s ezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il 28 febbraio di c iascun anno; Visto il comma 2, dell'art. 11, della legge 14 agosto 1993, n. 344, c ome sostituito dal comma 3, dall'art. 8, del citato decreto l egislativo n. 461, del 1997, il quale stabilisce che sul risultato d ella gestione conseguito in ciascun anno la societa' di gestione del f ondo comune d'investimento mobiliare chiuso preleva un ammontare p ari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta s ostitutiva e la versa al concessionario della riscossione o alla s ezione di tesoreria provinciale dello Stato entro...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT