REGIO DECRETO 24 settembre 1940, n. 1954 - Modalita' per la riscossione e il versamento dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per invalidita' e vecchiaia, per la tubercolosi, per la nuzialita' e natalita', per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro in agricoltura e per la corresponsione degli assegni familiari

Coming into Force25 Febbraio 1941
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1941/02/10/040U1954/ORIGINAL
Published date10 Febbraio 1941
Enactment Date24 Settembre 1940
Official Gazette PublicationGU n.35 del 10-02-1941
Articoli
Art 1.

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, relativo alla unificazione e semplificazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per l'invalidita' e vecchiaia, per la tubercolosi, per la nuzialita' e natalita', per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e per la corresponsione degli assegni familiari;

Ritenuta la necessita' di determinare, a norma dell'articolo unico, comma 4°, del citato Regio decreto-legge, le modalita' per la riscossione ed il versamento dei contributi stessi;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. Riscossione e versamento dei contributi.

I contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per l'invalidita' e vecchiaia, per la tubercolosi, per la nuzialita' e natalita', per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro in agricoltura e per la corresponsione degli assegni familiari, sono riscossi dagli esattori delle imposte dirette a mente dell'articolo unico, comma 3°, parte seconda, del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, in sei rate per i ruoli principali e suppletivi pubblicati nel mese di gennaio e in tre rate limitatamente ai ruoli suppletivi pubblicati nel mese di luglio.

Nelle cartelle di pagamento da notificarsi ai contribuenti gli esattori indicano il debito totale iscritto a ruolo con la ripartizione rateale del debito stesso.

I contributi sono versati nei termini e nei modi stabiliti dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette dagli esattori ai ricevitori provinciali e da questi sui conti designati.

Il versamento e' effettuato per i contributi dovuti alle associazioni professionali e per quelli relativi all'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro in agricoltura con l'obbligo del non riscosso per riscosso; per gli altri contributi con le modalita' fissate dall'allegata convenzione stipulata tra la Federazione nazionale fascista dei servizi tributari e le due Confederazioni degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura, quali organi incaricati dell'applicazione dei contributi unificati in agricoltura.

Art 2.

Assegnazione dei contributi.

Sulle somme versate sui conti designati a norma del precedente articolo, spetta al Ministro per le corporazioni, sentite, se del caso, le due Confederazioni degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura, ordinare i pagamenti agli enti interessati.

Art 3.

Ritenuta dei contributi a carico dei lavoratori.

Gli agricoltori trattengono i contributi da loro anticipati per conto dei dipendenti lavoratori nelle misure stabilite per i lavoratori stessi a norma dell'articolo unico, comma 3°, del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138.

La ritenuta e' effettuata:

  1. per i salariati e braccianti all'atto della corresponsione delle retribuzioni;

  2. per i mezzadri e coloni in occasione della chiusura annuale dei conti colonici anche per le quote di contributi eventualmente anticipate dal proprietario per conto dei lavoratori assunti dal colono o mezzadro. A tal fine il concedente, non appena ricevuta notizia dell'ammontare complessivo dei contributi accertati nei suoi confronti, comunichera' al...

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