DECRETO 19 luglio 2006 - Modalita' di attuazione delle interruzioni temporanee dell'attivita' di pesca, per l'anno 2006

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del 18 luglio 2006 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, recante interventi di protezione delle risorse acquatiche nell'ambito di politiche a sostegno della pesca responsabile di cui al piano triennale 2004-2006, di seguito denominato decreto;

Considerata la necessita' di fissare le modalita' di attuazione delle interruzioni temporanee dell'attivita' di pesca a strascico e/o volante al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel piano di protezione delle risorse acquatiche elaborato ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 2369/02;

Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e l'acquacoltura nelle sedute del 20 e 27 giugno 2006;

Decreta:

Art. 1.

  1. Entro il giorno di inizio dell'interruzione temporanea, effettuata secondo le disposizioni del decreto, devono essere depositati presso gli uffici marittimi, a cura dell'armatore, i documenti di bordo dell'unita' che effettua l'interruzione e, per quelle unita' per le quali sia stato rilasciato, anche il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo del combustibile.

  2. La predetta consegna equivale come domanda per la corresponsione delle misure sociali di accompagnamento di cui all'art. 7 del decreto.

  3. Entro tre giorni dall'inizio dell'interruzione temporanea, per le unita' dislocate in un porto diverso da quello di iscrizione, l'autorita' marittima presso il cui ufficio sono stati depositati i documenti di bordo, comunica all'ufficio marittimo d'iscrizione gli estremi di individuazione dell'unita' e la data di inizio dell'interruzione temporanea.

  4. Al termine del periodo di interruzione temporanea, l'autorita' marittima nella cui giurisdizione e' stata effettuata l'interruzione stessa, rilascia, per ciascuna unita', un'attestazione predisposta secondo lo schema in allegato A, da cui risulti il periodo di interruzione effettuato.

    Art. 2.

  5. Effettuata la consegna dei documenti di bordo, di cui all'art. 1, l'unita' puo' essere trasferita in altro porto, per l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' l'effettuazione di operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza, previo sbarco delle attrezzature da pesca e preventiva autorizzazione dell'ufficio marittimo presso il quale e' iniziata l'interruzione temporanea.

  6. L'autorizzazione al trasferimento e' rilasciata per il...

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