DECRETO 28 luglio 2005 - Modalita' di attuazione delle interruzioni temporanee dell'attivita' di pesca, per l'anno 2005

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 28 luglio 2005 Modalita' di attuazione delle interruzioni temporanee dell'attivita' di pesca,

per l'anno 2005.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO delegato per la pesca e l'acquacoltura Visto il proprio decreto del 14 luglio 2005 recante interventi di protezione delle risorse acquatiche nell'ambito di politiche a sostegno della pesca responsabile di cui al Piano triennale 2004-2006, di seguito denominato ´decretoª; Considerata la necessita' di fissare le modalita' di attuazione delle interruzioni temporanee dell'attivita' di pesca a strascico e/o volante al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel piano di protezione delle risorse acquatiche elaborato ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Regolamento (CE) n.

2369/02, art. 12, comma 6, nonche' dalla comunicazione della Commissione europea in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura; Acquisito l'avviso favorevole delle organizzazioni professionali della pesca (movimento cooperativo ed associazioni di armatori) e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori della pesca nella riunione di concertazione del 28 luglio 2005;

Decreta

Art. 1.

  1. Entro il giorno di inizio dell'interruzione temporanea, effettuata secondo le disposizioni del decreto, devono essere depositati presso gli Uffici marittimi, a cura dell'armatore, i documenti di bordo dell'unita' che effettua l'interruzione e, per quelle unita' per le quali sia stato rilasciato, anche il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo del combustibile.

  2. La consegna di cui al comma 1 equivale come domanda per la corresponsione delle misure sociali di accompagnamento per le interruzioni temporanee previste all'art. 3, commi 1, 2, 3 e 4 e all'art. 4 del decreto.

  3. Entro tre giorni dall'inizio dell'interruzione temporanea, per le unita' dislocate in un porto diverso da quello di iscrizione, l'Autorita' marittima presso il cui ufficio sono stati depositati i documenti di bordo, comunica all'Ufficio marittimo d'iscrizione gli estremi di individuazione dell'unita' e la data di inizio dell'interruzione temporanea.

  4. Al termine del periodo di interruzione temporanea, l'Autorita' marittima nella cui giurisdizione e' stata effettuata l'interruzione stessa, rilascia, per ciascuna unita', un'attestazione predisposta secondo lo schema in allegato A, da cui risulti il periodo di interruzione effettuato.

    Art. 2.

  5. Effettuata la consegna dei...

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