DECRETO 11 febbraio 2002 - Modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato; Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924; Visto l'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973, relativo al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli del debito pubblico, come modificato ed integrato dal decreto-legge n. 556 del 19 settembre 1986 (convertito in legge, dalla legge di conversione n. 759 del 17 novembre 1986), dal decreto-legge n. 372 del 9 settembre 1992 (convertito in legge, dalla legge di conversione n. 429 del 5 novembre 1992), dal decreto legislativo n. 239 del 1 aprile 1996 e successive modificazioni; Visto l'art. 2, comma 9, della legge n. 468 del 5 agosto 1978, cosi' come integrato dalla legge n. 362 del 23 agosto 1988, che stabilisce che annualmente venga determinato il limite massimo di emissione dei titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare, nella legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato; Visto l'art. 39 della legge n. 119 del 30 marzo 1981, che attribuisce al Ministro del tesoro (ora Ministro dell'economia e delle finanze) la facolta' di emettere buoni ordinari del Tesoro secondo le norme e le caratteristiche che per i medesimi sono stabilite con suoi decreti a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento di contabilita' generale dello Stato; Visto il proprio decreto del 9 luglio 1992, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato; Vista la legge n. 313 del 12 agosto 1993, cosi' come integrata dall'art. 54 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, sui termini di prescrizione dei titoli di Stato; Visto l'art. 13 della legge n. 537 del 24 dicembre 1993, concernente la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato; Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 20 aprile 1994, recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili; Vista la legge n. 110 del 6 marzo 1996, relativa all'ammissibilita' del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato; Vista la legge n. 94 del 3 aprile 1997 recante norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio; Visto il decreto legislativo n. 461 del 21 novembre 1997 sul riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e diversi, a norma dell'art. 3, comma 160, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996; Vista la legge n. 433 del 17 dicembre 1997, delega al Governo per l'introduzione dell'euro; nonche' il decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 38 del 20 febbraio 1998, sulle attribuzioni dei Dipartimenti del Tesoro; Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonche' l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari; Visto il proprio decreto del 31 luglio 1998 sulle modalita' di applicazione delle disposizioni relative alla dematerializzazione dei titoli di Stato; Visto il proprio decreto del 23 agosto 2000, relativo all'affidamento del servizio...

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