DECRETO 7 marzo 2007 - Modalita' applicative dell'articolo 1, comma 11, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di assegni familiari.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA

e

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

e

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 11, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che ha previsto che i livelli di reddito e gli importi annuali dell'assegno per i nuclei familiari con entrambi i genitori o un solo genitore e con almeno un figlio minore, in cui non siano presenti componenti inabili sono rideterminati, a decorrere dal l° gennaio 2007, secondo la tabella 1 allegata alla medesima legge n. 296 e che sulla base dei predetti importi annuali l'Istituto nazionale della previdenza sociale elabora le tabelle contenenti gli importi mensili, giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione;

Visto l'art. 1, comma 11, lettera b), in base alla quale a decorrere dal 1° gennaio 2007 gli importi degli assegni per tutte le altre tipologie di nuclei familiari con figli sono rivalutati del 15 per cento;

Visto l'art. 1, comma 11, lettera c), della citata legge n. 296 del 2006, ai sensi del quale i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei con figli di cui alle lettere a) e b), nonche' quelli per i nuclei senza figli possono essere ulteriormente rimodulati secondo criteri analoghi a quelli indicati alla lettera a), con decreto interministeriale del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della solidarieta' sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche con riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Viste le tabelle relative agli assegni per il nucleo familiare elaborate a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla base delle predette disposizioni;

Rilevato che l'effetto della rideterminazione delle tabelle comporta una disparita' di trattamento, tale per cui, in relazione ad alcuni livelli di reddito, il nucleo familiare con componenti inabili (tabb. 14 e 15) percepisce un assegno inferiore a quello del nucleo familiare senza componenti inabili (tabb. 11 e 12);

Considerata la necessita' di rimuovere tale disparita' di trattamento;

Considerato che la ratio sia della normativa dell'assegno per il nucleo familiare, sia...

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