Le modalità di verbalizzazione delle attività svolte in udienza

AutoreMaria Pia Bianchi
Pagine411-413

Page 411

@1. Ragioni giustificative delle innovazioni introdotte con il nuovo codice

- La necessità di adottare idonei strumenti di documentazione degli accadimenti processuali è fondata sull'esigenza di esaminare a distanza di tempo nell'ambito della stessa fase o di fasi e gradi successivi del processo, quanto è stato compiuto precedentemente. La documentazione degli atti processuali consente, pertanto, da un lato, di attuare un controllo sullo svolgimento del procedimento da parte dei soggetti processuali e, sotto altro aspetto, di fornire al giudice il materiale per la sua decisione.

In un sistema, quale il nostro, che contempla, tra i principi direttivi del processo penale l'adozione del metodo orale 1, l'esigenza di attuare un'efficiente attività di documentazione degli accadimenti procedimentali suggerisce che, nei casi previsti dalla legge, accanto alla tradizionale redazione del verbale in caratteri comuni, sia contemplato l'impiego di ulteriori tecniche di documentazione, a causa dell'inadeguatezza del solo verbale a riprodurre in modo completo gli accadimenti procedurali ove il contenuto di questi sia complesso, atteso che, essendo, attività rilevanti le dichiarazioni orali, la sola operazione di redazione del tradizionale verbale, potrebbe non consentire un riscontro attendibile.

@2. L'attuale disciplina delle modalità di documentazione

- Dall'esame del dettato normativo vigente, si ricava che i fatti che accadono nel processo continuano a dover essere documentati mediante il tradizionale verbale, al quale vengono affiancate altre due modalità riproduttive, quella fonografica e quella audiovisiva, complementari alla prima.

Procedendo con ordine occorre ricordare come, con riguardo all'attività di verbalizzazione, vengano previste due forme: quella integrale e quella sintetica o riassuntiva, mentre con riguardo alle diverse tecniche riproduttive all'interno della gamma dei mezzi meccanici adottabili venga indicata come privilegiata, quella della stenotipia, ovvero della scrittura con segni stenografici mediante l'impiego di una macchina analoga a quella per scrivere, con la differenza che nella stenotipia i caratteri impressi su nastro rendono necessaria la successiva trascrizione in caratteri comuni, prevedendo, altresì che in caso di impossibilità del ricorso a tali mezzi, venga mantenuta la scrittura manuale.

In terzo luogo occorre evidenziare come, accanto alla riproduzione sonora, sia prevista l'effettuazione di quella audiovisiva, quale modalità di documentazione innovativa rispetto alle previsioni contenute nel codice precedente, costituente una modalità di documentazione aggiuntiva e complementare rispetto alle ordinarie e tradizionali tecniche di verbalizzazione cui ricorrere ed è prevista quando l'effettuazione è indispensabile e vengono ritenute sufficienti, avuto riguardo al tipo di accadimento da documentare, le altre forme previste dal titolo III.

Nella logica discorsiva della presente trattazione deve evidenziarsi come, in base al dettato normativo, le operazioni di fonoregistrazione siano, a volte, facoltativamente eseguibili, mentre, nei casi che saranno esaminati nel 4º paragrafo, tout court vietate.

La circostanza che tali operazioni non siano liberamente eseguibili è cosa di non poca importanza sotto il profilo economico, essendo queste fonti di oneri per l'Erario; di qui l'auspicabilità che sotto tale aspetto si realizzi il massimo del risparmio di spesa possibile senza pregiudizio per le esigenze processuali, potendo tali somme essere più proficuamente impiegate per soddisfare le molteplici esigenze del capitolo giustizia.

Tale esigenza ha...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT