Le Modalità di accertamento della guida in stato di ebbrezza e i provvedimenti correlati nell'era del giusto processo

AutoreLuca Ciardi
Pagine179-180

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  1. - In due isolate pronunce, il Supremo Collegio (Cass. pen. sez. IV 9240/93 e 6969/94), aveva ritenuto che l'espressione «hanno la facoltà», riferita all'analisi cui gli organi di polizia stradale possono sottoporre un conducente sospettato di guidare in stato di ebbrezza, contenuta nei commi 4 dell'art. 132 D.P.R. 393/59 prima e dell'art. 186 c.s. poi, aveva unicamente lo scopo di rendere compatibile con l'art. 32 comma 2 Cost. l'effettuazione del test etilometrico in quanto «trattamento sanitario»; la prevalente giurisprudenza di legittimità (tra le tante pubblicate su questa rivista, 5520/94, 8640/94, 2499/95, 2551/95, 1299/96, 6355/97, 1049/99, 2644/00) ed anche costituzionale (vedi Corte cost. 194/96 e 149/98), però, si è consolidata nel senso di ritenere legittimo l'accertamento del reato anche attraverso le valutazioni personali degli organi di polizia.

    Con la recente modifica dell'art. 111 Cost. e l'introduzione del principio del «giusto processo», il sottoscritto ritiene che tale orientamento vada opportunamente riconsiderato, anche con riferimento agli artt. 24, 25 e 97 Cost.

    L'attuale art. 111 Cost., infatti, stabilisce, tra l'altro:

    a) che tutti i processi si svolgano in condizioni di parità e che, in quello penale in particolare, la formazione della prova avvenga nel rispetto del principio del contraddittorio: non si vede come si possa parlare di parità e contraddittorio ove si attribuisse fede privilegiata ad atti unilaterali con tutta evidenza confezionati ad arte: la quotidiana esperienza, infatti, insegna che, ormai, pressoché tutti i verbali di contestazione della guida in stato di abbrezza «accertata» senza l'uso dell'etilometro sembrano tratti da un massimario della Corte di Cassazione, di quelli che si trovano nei codici commentati, dato che non trascurano nessun aspetto di quelli che i giudici di merito assumono rilevanti per il loro «libero» (sic!) convincimento (alito vinoso, ammissione di precedente assunzione di sostanze alcooliche, linguaggio sconnesso, equilibrio precario ecc.);

    b) che disponga delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa: condizioni che vengono meno ove i fatti avvengano senza la presenza di testimoni diversi da quelli che sono, di fatto, i rappresentanti dell'accusa (semplice «parte» nel giusto processo) ed ove non sia prevista per legge la controprova mediante l'accertamento stabilito dall'art. 397 reg. att. c.s. o altro metodo (prelievo ed analisi di campione di sangue...

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