REGOLAMENTO REGIONALE 17 maggio 2010, n. 2 - Disciplina dell'accesso e della mobilita' nell'ambito dell'organico del Corpo forestale della Valle d'Aosta, ai sensi degli articoli 5, comma 3, e 11 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 24 dell'8 giugno 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga

il seguente regolamento:

Art. 1

Assunzione a tempo indeterminato ad agente forestale 1. Gli agenti forestali del Corpo forestale della Valle d'Aosta, di seguito denominato Corpo forestale, sono reclutati mediante concorso pubblico per titoli ed esami e previo superamento di un apposito corso di formazione professionale.

  1. Al concorso di cui al comma 1 possono partecipare i cittadini italiani che siano in possesso, oltre che dei requisiti generali previsti per l'accesso al ruolo unico regionale, dei seguenti requisiti:

    1. eta' non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trentadue, con esclusione di ogni elevazione;

    2. statura non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e a metri 1,61 per le donne;

    3. titolo di studio finale di istruzione secondaria di primo grado

    4. patente di guida automobilistica non inferiore alla categoria B;

    5. idoneita' psico-fisica ed attitudinale, da accertarsi con le modalita' di cui all'art. 8;

    6. essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;

    7. non essere stati ammessi al servizio civile in qualita' di obiettori di coscienza o, in alternativa, aver presentato dichiarazione di rinuncia allo status di obiettore di coscienza ai sensi dell'art. 15, comma 7ter, della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza);

    8. non essere stati espulsi dai corpi militari o dalle forze di polizia;

    9. non aver riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi;

    10. non essere sottoposti o non essere stati sottoposti a misura di prevenzione.

  2. In considerazione dei particolari compiti attribuiti al personale del Corpo forestale in possesso delle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, l'ammissione al concorso e' altresi' subordinata all'accettazione dell'impiego delle armi da fuoco per l'espletamento delle mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza.

  3. Le prove d'esame comprendono almeno una prova scritta o teorico-pratica, una prova ginnico-sportiva e una prova orale.

    L'ammissione alle prove di concorso puo' essere subordinata al superamento di test preliminari, eventualmente a carattere psicoattitudinale.

  4. Sono ammessi a valutazione, entro il limite del 20 per cento del punteggio complessivo finale, i seguenti titoli:

    1. titoli di studio non richiesti per l'ammissione al concorso, entro il limite del 5 per cento;

    2. titoli di servizio, entro il limite del 5 per cento;

    3. titoli vari, entro il limite del 10 per cento.

  5. Il bando di concorso specifica, per ognuna delle categorie di cui al comma 5, i titoli ammessi a valutazione e il relativo punteggio.

  6. La graduatoria del concorso e' formata secondo l'ordine del punteggio riportato nelle prove di esame e nella valutazione dei titoli di cui al comma 5.

    Art. 2

    Corso di formazione professionale per l'assunzione ad agente forestale 1. I vincitori del concorso di cui all'art. 1, ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato, devono frequentare un apposito corso di formazione professionale di durata non inferiore a sei mesi organizzato dall'Amministrazione regionale, anche in collaborazione con altri enti. Gli oneri relativi al corso di formazione sono a carico dell'Amministrazione regionale.

  7. Le modalita' di svolgimento del corso sono stabilite con provvedimento del Comandante del Corpo forestale.

  8. Il numero di candidati da avviare al corso e' pari a quello dei posti messi a concorso e di quelli resisi disponibili successivamente, sino alla data di inizio del corso. Possono essere ammessi al corso, come riservatari, ulteriori candidati utilmente collocati nella graduatoria di concorso in numero non superiore al 25 per cento dei posti disponibili.

  9. L'ammissione al corso di formazione e' subordinata all'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali di cui all'art. 8, comma 2, lettera b), e alla verifica dei requisiti necessari per l'attribuzione delle qualifiche di agenti di pubblica sicurezza e agenti di polizia giudiziaria.

  10. I candidati ammessi al corso di formazione sono nominati allievi agenti forestali.

  11. Gli allievi agenti forestali, se appartenenti al ruolo unico regionale, sono autorizzati dall'Amministrazione regionale a frequentare il corso e sono considerati in servizio a tutti gli effetti. Durante tale periodo, essi percepiscono il trattamento economico in godimento, con esclusione delle indennita' collegate all'effettiva prestazione del servizio.

  12. Gli allievi agenti forestali, se dipendenti da altre amministrazioni o enti pubblici o da privati, percepiscono, per l'intero periodo di svolgimento del corso, un assegno di frequenza di natura non retributiva in misura pari al trattamento economico previsto per il profilo professionale di agente forestale, ridotto di un quinto, con esclusione delle indennita' collegate all'effettiva prestazione del servizio.

  13. Salvo quanto previsto ai commi 6 e 7, gli allievi agenti forestali, per il periodo di svolgimento del corso, sono assunti con contratto a tempo determinato presso l'Amministrazione regionale nel rispetto delle disposizioni di legge e di contratto vigenti. Durante tale periodo, ad essi e' attribuito il trattamento economico previsto per il profilo professionale di agente forestale, ridotto di un quinto, con esclusione delle indennita' collegate all'effettiva prestazione del servizio.

  14. L'assunzione a tempo indeterminato in qualita' di agente forestale e' subordinata al superamento dell'esame teorico-pratico di fine corso. La graduatoria finale e' formata sulla base della media espressa in decimi delle votazioni conseguite nel concorso e nell'esame di fine corso. E' formata separata ed analoga graduatoria per i candidati riservatari.

  15. Decadono dalla graduatoria di cui all'art. 1, comma 7, e sono esclusi dall'esame di fine corso, gli allievi agenti forestali che:

    1. dichiarano di volere rinunciare al corso;

    2. hanno accumulato assenze per un numero di giornate pari o superiore al 20 per cento della durata complessiva del corso, anche se non consecutive.

  16. In caso di assenza dovuta a legittimo impedimento per un periodo pari o superiore al 20 per cento della durata complessiva del corso, gli allievi agenti forestali sono esclusi dal corso o dall'esame di fine corso e ammessi a partecipare al primo corso successivo, a condizione che detto corso sia avviato nel triennio di validita' della graduatoria del concorso.

    Art. 3

    Assunzione a sovrintendente forestale 1. L'assunzione a sovrintendente forestale del Corpo forestale avviene...

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