Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la dichiarazione sulla invasione del Kuwait da parte dell'Iraq, resa il 4 agosto 1990 dalla Comunita' economica europea e dai suoi Stati membri;
Viste le misure concordate e previste nella suddetta dichiarazione, tra le quali figura l'adozione di adeguati provvedimenti intesi a congelare i beni iracheni nel territorio degli Stati membri;
Visto il perdurare della occupazione del Kuwait da parte dell'Iraq;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di dare esecuzione da parte italiana alla decisione della Comunita';
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1990;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero; E M A N A
il seguente decreto-legge: Art. 1.
Sono vietati gli atti di disposizione e le transazioni, a qualsiasi titolo effettuati, concernenti beni mobili anche immateriali, beni immobili, aziende o altre universalita' di beni, valori o titoli di natura finanziaria o valutaria comunque denominati, allorche' detti beni, valori o titoli appartengano, anche tramite intermediari, alla Repubblica dell'Iraq o a qualsiasi soggetto, agenzia, ente od organismo partecipato, controllato o diretto dalla Repubblica dell'Iraq medesima.
Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la dichiarazione sulla invasione del Kuwait da parte dell'Iraq, resa il 4 agosto 1990 dalla Comunita' economica europea e dai suoi Stati membri;
Viste le misure concordate e previste nella suddetta dichiarazione, tra le quali figura l'adozione di adeguati provvedimenti intesi a congelare i beni iracheni nel territorio degli Stati membri;
Visto il perdurare della occupazione del Kuwait da parte dell'Iraq;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di dare esecuzione da parte italiana alla decisione della Comunita';
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1990;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero; E M A N A
il seguente decreto-legge: Art. 1.
Sono vietati gli atti di disposizione e le transazioni, a qualsiasi titolo effettuati, concernenti beni mobili anche immateriali, beni immobili, aziende o altre universalita' di beni, valori o titoli di natura finanziaria o valutaria comunque denominati, allorche' detti beni, valori o titoli appartengano, anche tramite intermediari, alla Repubblica dell'Iraq o a qualsiasi soggetto, agenzia, ente od organismo partecipato, controllato o diretto dalla Repubblica dell'Iraq medesima.(1)2