DECRETO-LEGGE 6 agosto 1990, n. 220 - Misure urgenti relative ai beni della Repubblica dell'Iraq

Coming into Force06 Agosto 1990
Enactment Date06 Agosto 1990
Published date06 Agosto 1990
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1990/08/06/090G0269/CONSOLIDATED/19990426
Official Gazette PublicationGU n.182 del 06-08-1990
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la dichiarazione sulla invasione del Kuwait da parte dell'Iraq, resa il 4 agosto 1990 dalla Comunita' economica europea e dai suoi Stati membri;

Viste le misure concordate e previste nella suddetta dichiarazione, tra le quali figura l'adozione di adeguati provvedimenti intesi a congelare i beni iracheni nel territorio degli Stati membri;

Visto il perdurare della occupazione del Kuwait da parte dell'Iraq;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di dare esecuzione da parte italiana alla decisione della Comunita';

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero; E M A N A

il seguente decreto-legge: Art. 1.

  1. Sono vietati gli atti di disposizione e le transazioni, a qualsiasi titolo effettuati, concernenti beni mobili anche immateriali, beni immobili, aziende o altre universalita' di beni, valori o titoli di natura finanziaria o valutaria comunque denominati, allorche' detti beni, valori o titoli appartengano, anche tramite intermediari, alla Repubblica dell'Iraq o a qualsiasi soggetto, agenzia, ente od organismo partecipato, controllato o diretto dalla Repubblica dell'Iraq medesima.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la dichiarazione sulla invasione del Kuwait da parte dell'Iraq, resa il 4 agosto 1990 dalla Comunita' economica europea e dai suoi Stati membri;

Viste le misure concordate e previste nella suddetta dichiarazione, tra le quali figura l'adozione di adeguati provvedimenti intesi a congelare i beni iracheni nel territorio degli Stati membri;

Visto il perdurare della occupazione del Kuwait da parte dell'Iraq;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di dare esecuzione da parte italiana alla decisione della Comunita';

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero; E M A N A

il seguente decreto-legge: Art. 1.

  1. Sono vietati gli atti di disposizione e le transazioni, a qualsiasi titolo effettuati, concernenti beni mobili anche immateriali, beni immobili, aziende o altre universalita' di beni, valori o titoli di natura finanziaria o valutaria comunque denominati, allorche' detti beni, valori o titoli appartengano, anche tramite intermediari, alla Repubblica dell'Iraq o a qualsiasi soggetto, agenzia, ente od organismo partecipato, controllato o diretto dalla Repubblica dell'Iraq medesima.(1)2

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