DECRETO-LEGGE 31 maggio 1991, n. 164 - Misure urgenti per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi di altri enti locali, conseguente e a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso

Coming into Force01 Giugno 1991
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1991/05/31/091G0206/CONSOLIDATED/20000928
Enactment Date31 Maggio 1991
Published date31 Maggio 1991
Official Gazette PublicationGU n.126 del 31-05-1991
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di dettare norme recanti misure dirette ad assicurare, in presenza di fenomeni di infiltrazione della delinquenza di tipo mafioso, la straordinaria gestione delle amministrazioni comunali, provinciali e di altri enti locali, nonche' il ripristino dello stato di legalita';

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 maggio 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia; E M A N A il seguente decreto-legge:

Art 1.
  1. Dopo l'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e' inserito il seguente:

    "Art. 15-bis. - 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo 15, comma 5, emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalita' organizzata o su forme di condizionamento degli amministratori stessi che compromettono l'imparzialita' degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali, nonche' il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.

  2. Lo scioglimento e' disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il procedimento e' avviato dal prefetto della provincia con una relazione che tiene anche conto di elementi eventualmente acquisiti dall'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al comma 1 o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto puo' richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 329 del codice di procedura penale.

  3. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo di diciotto mesi e nei novanta giorni successivi si procede al rinnovo degli organi. Il decreto di scioglimento, con allegata la relazione del Ministro, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale...

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