DECRETO-LEGGE 14 marzo 2014, n. 25 - Misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attivita' di vigilanza della Banca d'Italia

Coming into Force15 Marzo 2014
Enactment Date14 Marzo 2014
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2014/03/14/14G00040/CONSOLIDATED/20140513
Published date14 Marzo 2014
Official Gazette PublicationGU n.61 del 14-03-2014
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Rilevato che, in vista dell'assunzione in data 4 novembre 2014 dei compiti di Vigilanza Unica sugli enti creditizi da parte della Banca Centrale Europea (BCE), l'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, consente alla BCE di chiedere alle autorita' nazionali competenti di fornire tutte le informazioni utili per effettuare una valutazione approfondita, compreso lo stato patrimoniale, degli enti creditizi dello Stato membro partecipante;

Vista la nota concernente la valutazione approfondita del 23 ottobre 2013, con la quale la BCE ha reso note le modalita' con le quali intende condurre l'esercizio di valutazione in cooperazione con le autorita' competenti nazionali, indicando che i risultati dell'esercizio di valutazione saranno resi noti nel mese di ottobre 2014;

Rilevato che, a tal fine, la BCE con la medesima nota ha richiesto alle autorita' competenti nazionali di avvalersi di soggetti del settore privato per le attivita' di verifica a livello nazionale;

Considerata la necessita' di consentire alla Banca d'Italia di avvalersi della collaborazione di soggetti terzi per l'attivita' di vigilanza bancaria di cui agli articoli 51, 54, 66 e 68 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con riferimento all'esercizio di valutazione approfondita;

Considerato che per consentire ai soggetti terzi l'espletamento delle attivita' loro affidate, e' necessario estendere a questi le previsioni relative al segreto d'ufficio di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Vista la nota concernente la valutazione approfondita del 3 febbraio 2014 con la quale la BCE, tra l'altro, ha indicato che l'attivita' di verifica della qualita' degli attivi deve aver inizio entro il mese di marzo;

Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di modifica della normativa in tema di vigilanza bancaria di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 al fine di consentire l'esecuzione delle attivita' di verifica nei termini indicati dalla BCE;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2014;

Sulla proposta del Presidente del consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle...

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