DECRETO-LEGGE 9 ottobre 2008, n. 155 - Misure urgenti per garantire la stabilita' del sistema creditizio e la continuita' nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali

Coming into Force09 Ottobre 2008
Published date09 Ottobre 2008
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2008/10/09/008G0179/CONSOLIDATED/20110421
Enactment Date09 Ottobre 2008
Official Gazette PublicationGU n.237 del 09-10-2008
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 47 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Considerate le conclusioni del Consiglio Ecofin del 7 ottobre 2008 sui principi comuni dell'Unione europea per l'adozione di risposte immediate alle turbolenze dei mercati finanziari;

Valutata la straordinaria necessita' ed urgenza di garantire la stabilita' del sistema creditizio e la continuita' nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prevedere un programma di interventi per la protezione del pubblico risparmio e per la tutela della stabilita' finanziaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 ottobre 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, a sottoscrivere o garantire aumenti di capitale deliberati da banche italiane che presentano una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia. Tale sottoscrizione puo' essere effettuata a condizione che l'aumento di capitale non sia stato ancora perfezionato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e che vi sia un programma di stabilizzazione e rafforzamento della banca interessata della durata minima di 36 mesi.

  2. La sottoscrizione e' effettuata sulla base della valutazione da parte della Banca d'Italia dei seguenti elementi: a) la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;

    1. l'adeguatezza del piano di stabilizzazione e rafforzamento della banca presentato per la deliberazione dell'aumento di capitale;

    2. le politiche dei dividendi, approvate dall'assemblea della banca richiedente, per il periodo di durata del programma di

    stabilizzazione e rafforzamento.

  3. Le azioni detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze, dalla data di sottoscrizione fino alla data di eventuale cessione, sono privilegiate nella distribuzione dei dividendi rispetto a tutte le altre categorie di azioni.

  4. Fino alla data di cessione delle azioni sottoscritte dal Ministero dell'economia e delle finanze, le variazioni sostanziali al programma di stabilizzazione e rafforzamento di cui al comma 1 sono soggette alla preventiva approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.

  5. Alle partecipazioni acquisite dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del presente articolo, non si applicano le limitazioni alla partecipazione al capitale di cui al capo V del titolo II del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. La qualita' di socio di banca popolare e' acquisita dalla data di sottoscrizione delle azioni. Fino alla data di cessione delle azioni sottoscritte dal Ministero dell'economia e delle finanze, nelle banche partecipate non si applicano le disposizioni speciali in materia di esercizio del diritto di voto proprie delle societa' cooperative.

  6. Non si applicano al Ministero dell'economia e delle finanze le disposizioni degli articoli 106, comma 1, e 109, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

  7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate per ciascuna operazione di cui al presente articolo le risorse necessarie per finanziare le operazioni stesse. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate in relazione a ciascuna operazione mediante:

    1. riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con

      esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse

      a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per

      interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate,

      comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti

      a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del

      fondo ordinario delle universita'; delle risorse destinate alla

      ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille

      delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonche' quelle

      dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da

      accordi internazionali; b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

    2. utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilita' esistenti sulle contabilita' speciali nonche' sui conti di

      tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici

      nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni

      territoriali con corrispondente riduzione delle relative

      autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto

      capitolo; d) emissione di titoli del debito pubblico.

  8. I decreti di cui al comma 7 e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.

Art 1.

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 47 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Considerate le conclusioni del Consiglio Ecofin del 7 ottobre 2008 sui principi comuni dell'Unione europea per l'adozione di risposte immediate alle turbolenze dei mercati finanziari;

Valutata la straordinaria necessita' ed urgenza di garantire la stabilita' del sistema creditizio e la continuita' nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prevedere un programma di interventi per la protezione del pubblico risparmio e per la tutela della stabilita' finanziaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 ottobre 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1

  1. Fino al 31 dicembre 2009, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato . . . a sottoscrivere o garantire aumenti di capitale deliberati da banche italiane che presentano una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia. Tale sottoscrizione puo' essere effettuata a condizione che l'aumento di capitale non sia stato ancora perfezionato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e che vi sia un programma di stabilizzazione e rafforzamento della banca interessata della durata minima di 36 mesi. Le operazioni di cui al presente articolo sono effettuate tenendo conto delle condizioni di mercato. Le predette operazioni possono essere effettuate, alle stesse condizioni e con gli stessi presupposti, anche con riferimento ad aumenti di capitale di societa' capogruppo di gruppi bancari italiani.

  2. La sottoscrizione e la prestazione di garanzia di cui al comma 1 sono effettuate sulla base della valutazione da parte della Banca d'Italia dei seguenti elementi: a) la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;

    1. l'adeguatezza del piano di stabilizzazione e rafforzamento della banca presentato per la deliberazione dell'aumento di capitale;

    2. le politiche dei dividendi, approvate dall'assemblea della banca richiedente, per il periodo di durata del programma di

    stabilizzazione e rafforzamento.

  3. Le azioni detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze, dalla data di sottoscrizione fino alla data di eventuale cessione ((: a) sono prive...

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