DECRETO-LEGGE 17 aprile 1984, n. 70 - Misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennita' di contingenza

Coming into Force17 Aprile 1984
Enactment Date17 Aprile 1984
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1984/04/17/084U0070/CONSOLIDATED/19841229
Published date17 Aprile 1984
Official Gazette PublicationGU n.107 del 17-04-1984
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' ed urgenza di adottare misure immediate e temporanee per conseguire il contenimento dell'inflazione nei limiti medi del tasso programmato per l'anno 1984, al fine di favorire la ripresa economica generale e mantenere il potere di acquisto delle retribuzioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 aprile 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita', del tesoro e per la funzione pubblica; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

Per il 1984 la media annua ponderata degli incrementi dei prezzi e delle tariffe amministrati dei beni e servizi inclusi nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettivita' nazionale non puo' superare, nel complesso, il tasso massimo di inflazione indicato, nella relazione previsionale e programmatica del Governo per l'anno medesimo, nella misura del 10 per cento. A tal fine il Comitato interministeriale dei prezzi, o la giunta in caso di urgenza, nell'ambito dei poteri di coordinamento di cui al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, esprime parere preventivo vincolante sulle proposte di incrementi di prezzi e di tariffe amministrati da deliberarsi da parte di altri organi delle amministrazioni centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed emana apposite direttive alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali ed ai comitati provinciali dei prezzi per i provvedimenti da adottarsi nell'ambito territoriale di loro competenza.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' ed urgenza di adottare misure immediate e temporanee per conseguire il contenimento dell'inflazione nei limiti medi del tasso programmato per l'anno 1984, al fine di favorire la ripresa economica generale e mantenere il potere di acquisto delle retribuzioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 aprile 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita', del tesoro e per la funzione pubblica; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

Per il 1984 la media annua ponderata degli incrementi delle tariffe e dei prezzi amministrati dei beni e servizi inclusi nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettivita' nazionale non puo' superare, nel complesso, il tasso massimo di inflazione indicato, nella relazione previsionale e programmatica del Governo per l'anno medesimo, nella misura del 10 per cento. A tal fine il Comitato interministeriale dei prezzi, o la giunta in caso di urgenza, nell'ambito dei poteri di coordinamento di cui al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, esprime parere preventivo vincolante sulle proposte di incrementi di tariffe e di prezzi amministrati da deliberarsi da parte di altri organi delle amministrazioni centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed emana apposite direttive alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali ed ai comitati provinciali dei prezzi per i provvedimenti da adottarsi nell'ambito territoriale di loro competenza.

((1-bis. Il Presidente del Comitato interministeriale dei...

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