DECRETO-LEGGE 29 settembre 1992, n. 393 - Misure urgenti in materia di occupazione

Coming into Force30 Settembre 1992
Enactment Date29 Settembre 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/09/29/092G0436/CONSOLIDATED/19980730
Published date29 Settembre 1992
Official Gazette PublicationGU n.229 del 29-09-1992
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure in favore degli addetti a settori produttivi caratterizzati da crisi occupazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 settembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro; E M A N A il seguente decreto-legge:

Art 1.

Assunzioni nel pubblico impiego di lavoratori in cassa integrazione

  1. In deroga all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, possono essere assunte, anche in deroga ai limiti di eta', nel biennio 1992-1993, presso le amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e presso enti pubblici non economici, per essere assegnate presso uffici situati nelle regioni del Centro-Nord, per la copertura di vacanze in organico verificatesi nei vari livelli funzionali, millecinquecento unita' di personale che fruiscano del trattamento di integrazione salariale straordinario, dipendenti da aziende per le quali siano state accertate le condizioni di intervento della Cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno dodici mesi. Tali dipendenti devono essere in possesso di profili professionali e qualifiche funzionali per il cui accesso e' richiesto un titolo di studio pari o inferiore al diploma di scuola media superiore. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le aziende di provenienza e sono indicati i criteri e le modalita' delle assunzioni, ivi comprese quelle di verifica del possesso delle professionalita' richieste mediante prove di selezione di idoneita'. Le assunzioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta delle amministrazioni interessate, e con il consenso del dipendente. Il trattamento economico spettante e' pari a quello iniziale delle qualifiche iniziali di inquadramento.

Art 1.

(Assunzioni nel pubblico impiego di lavoratori in cassa integrazione).

((1. Nel biennio 1992-1993 possono essere assunte, anche in deroga ai limiti di eta', presso le pubbliche amministrazioni anche ad ordinamento autonomo e presso enti pubblici non economici, per essere assegnate presso uffici situati nelle regioni del centro-nord, per la copertura di vacanze in organico verificatesi nelle varie qualifiche funzionali, millecinquecento unita' di personale che fruiscano del trattamento di integrazione salariale straordinario, dipendenti da aziende del centro-nord per le quali siano state accertate le condizioni di intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno dodici mesi e che abbiano stipulato accordi sindacali in relazione a situazioni di eccedenza di manodopera di notevole rilevanza sociale. Tali dipendenti possono accedere alle qualifiche funzionali e ai profili professionali per cui e' richiesto un titolo di studio pari o inferiore al diploma di scuola media superiore. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le aziende di provenienza che, entro i successivi trenta giorni, inviano alle agenzie regionali per l'impiego l'elenco dei lavoratori dichiaratisi disponibili. Le agenzie regionali per l'impiego formano la graduatoria dei lavoratori interessati utilizzando i criteri di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, e, entro i successivi trenta giorni, la trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce le equiparazioni tra le professionalita' possedute da ciascun lavoratore e le qualifiche funzionali e i profili professionali delle pubbliche amministrazioni. L'idoneita' a svolgere le mansioni proprie di ciascun profilo professionale proposto e' accertata da una o piu' commissioni nominate dal Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e composte da tre funzionari di qualifica funzionale non inferiore all'ottava. L'accertamento avviene mediante prova pratica o colloquio, ovvero mediante prova pratica e colloquio; il colloquio e' comunque obbligatorio per i profili professionali per l'accesso ai quali e' richiesto un titolo di studio pari al diploma di scuola me- dia superiore. Il Ministro per la funzione pubblica dispone l'assegnazione del personale dichiarato...

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