LEGGE 29 dicembre 1990, n. 431 - Misure urgenti di sicurezza per i beni culturali. Modificazioni alle leggi 1› marzo 1975, n. 44, 7 agosto 1982, n. 526, 27 giugno 1985, n. 332

Coming into Force29 Gennaio 1991
Enactment Date29 Dicembre 1990
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1991/01/14/091G0019/ORIGINAL
Published date14 Gennaio 1991
Official Gazette PublicationGU n.11 del 14-01-1991
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Per l'adozione, l'integrazione e il perfezionamento degli impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio architettonico, archeologico, artistico-storico, bibliografico e archivistico, e' autorizzata, nel biennio 1990-1991, la spesa di lire 82 miliardi, di cui lire 51,4 miliardi nel 1990 e lire 30,6 miliardi nel 1991.

  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali propongono ai rispettivi uffici centrali il programma biennale degli interventi di cui al comma 1. Nei successivi trenta giorni il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, approva, con proprio decreto, il piano biennale degli interventi da realizzare.

  3. Enti publici e privati possono chiedere al Ministero per i beni culturali e ambientali l'intervento diretto dello Stato per l'adozione, l'integrazione e il perfezionamento degli impianti di sicurezza, previa dimostrazione della impossibilita' a provvedervi a proprie spese.

Art 2.
  1. I progetti esecutivi degli interventi diretti, inclusi nel piano biennale di cui all'articolo 1, sono predisposti ed approvati dai competenti organi del Ministero per i beni culturali e ambientali. In caso di dichiarata impossibilita', la predisposizione dei progetti puo' essere affidata, mediante apposita convenzione, ad istituti specializzati o a qualificati professionisti. I compensi per gli incarichi affidati gravano sugli stanziamenti iscritti nel piano biennale per i singoli interventi.

  2. Per gli interventi non diretti dello Stato sui beni culturali non statali, inclusi nel piano biennale, sono concessi contributi fino all'importo massimo del 70 per cento della spesa riconosciuta. I relativi progetti, presentati dagli interessati ai competenti organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, sono approvati dal Ministro, sentito il parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. I contributi possono essere corrisposti sia in corso d'opera, sulla base degli stati di avanzamento, che a saldo a lavori ultimati, previa verifica...

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