LEGGE 21 marzo 1990, n. 53 - Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale

Coming into Force23 Marzo 1990
Enactment Date21 Marzo 1990
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1990/03/22/090G0091/CONSOLIDATED/20200914
Published date22 Marzo 1990
Official Gazette PublicationGU n.68 del 22-03-1990
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Presso la cancelleria di ciascuna corte di appello e' istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale.

  2. La prima iscrizione nel predetto albo e' disposta, d'ufficio, dal presidente della corte d'appello, che vi inserisce i nominativi degli elettori appartenenti alle particolari categorie elencate nel primo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato testo unico n. 361 del 1957, e nel secondo comma dell'articolo 20 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, di seguito denominato testo unico n. 570 del 1960, nonche', per ciascun comune, i nomi degli iscritti negli elenchi di cui al terzo comma del citato articolo 35 ed al quarto comma del citato articolo 20.

  3. Le iscrizioni nell'albo sono subordinate al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

  4. Il presidente della corte d'appello nel mese di gennaio di ogni anno dispone la cancellazione dall'albo;

    1. di coloro che non hanno i requisiti stabiliti dalla legge;

    2. di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di presidente di seggio elettorale, non le abbiano svolte senza giustificato motivo;

    3. di coloro che hanno presieduto seggi le cui operazioni sono state annullate con decisione del giudice amministrativo anche non definitiva;

    4. di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati nel titolo VII del testo unico n. 361 del 1957 e nel capo IX del testo unico n. 570 del 1960;

    5. di coloro che, sulla base di segnalazione effettuata dai presidenti degli uffici immediatamente sovraordinati agli uffici elettorali di sezione, e comunque denominati, si sono resi responsabili di gravi inadempienze.

  5. Le operazioni di cancellazione dall'albo sono comunicate, in estratto, dal presidente della corte d'appello ai sindaci relativamente ai nominativi cancellati che siano stati da loro stessi in precedenza segnalati, perche', sentita la commissione elettorale comunale, propongano, per la iscrizione nell'albo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a quello dei depennati, i nomi di cittadini elettori del comune quivi abitualmente dimoranti, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e nell'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960, che siano in possesso del titolo di studio previsto dal comma 3. Nella proposta dovranno essere precisati i nominativi di coloro che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale.

  6. Analoghe comunicazioni sono effettuate dal presidente della corte d'appello nei confronti dei presidenti degli ordini professionali relativamente ai nominativi cancellati che siano stati dagli stessi in precedenza segnalati, perche' propongano, per l'iscrizione nell'albo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a quello dei depennati, i nominativi dei professionisti che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e nell'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960.

  7. Ai fini dell'aggiornamento periodico dell'albo, i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, in possesso dei requisiti di idoneita', possono chiedere, entro il mese di ottobre di ogni anno, di essere inseriti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale presentando domanda scritta al sindaco, nella quale devono indicare data di nascita, titolo di studio, residenza, professione, arte o mestiere.

  8. Il sindaco, sentita la commissione elettorale comunale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di idoneita' e che non rientrano nelle categorie indicate dall'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e dall'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960, comunica i nominativi alla cancelleria della corte d'appello.

  9. Ai fini dell'aggiornamento periodico previsto dai commi 5, 6 e 7, l'iscrizione nell'albo e' disposta secondo i criteri indicati ai commi 2 e 3 dal presidente della corte d'appello accordando la precedenza a coloro che hanno manifestato gradimento o formulato domanda per l'incarico di presidente di seggio elettorale.

    AVVERTENZA:

    Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 22

    maggio 1990 si procedera' alla ripubblicazione del testo

    della presente legge corredato delle relative note, ai

    sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione

    del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione

    delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente

    della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficali della

    Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente

    della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Art 2.
  1. Il presidente di seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Art 3.
  1. Nel titolo della legge 8 marzo 1989, n. 95, sono soppresse le parole: "e di segretario".

  2. All'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95, sono soppresse le parole: "e di segretario" e: "e di segretari".

Art 4.
  1. All'articolo 3, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 95, le parole: "novanta giorni, all'iscrizione nell'albo" sono sostituite dalle seguenti: "quindici giorni a far data da quello di avvenuta ricezione della notizia, all'iscrizione nell'albo, per gravi, giustificati e comprovati motivi".

Art 5.
  1. All'articolo 5 della legge 8 marzo 1989, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. al comma 1 sono soppresse le parole: "ha validita' quinqennale e";

    2. al comma 2 sono soppresse le parole: "e di segretario di seggio elettorale";

    3. al comma 3 sono soppresse le parole: "o di segretario"; le parole: "per giustificati e comprovati motivi" sono sostituite dalle seguenti: "per gravi, giustificati e comprovati motivi";

    4. al comma 4 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Del sorteggio cosi' effettuato e' data comunicazione agli interessati con invito ad esprimere per iscritto il loro gradimento per l'incarico di scrutatore entro quindici giorni dalla ricezione della notizia".

  2. In occasione del primo aggiornamento annuale dell'albo degli scrutatori, previsto dall'articolo 5 della legge 8 marzo 1989, n. 95, il sindaco, in qualita' di presidente della commissione elettorale comunale, invita tutti coloro che sono gia' iscritti nell'albo ad esprimere per iscritto, entro quindici giorni dalla ricezione dell'invito stesso, il gradimento a restare inseriti nell'albo.

Art 6.
  1. Dopo l'articolo 5 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e' inserito il seguente:

    "Art. 5-bis. - 1. Entro il mese di ottobre di ogni anno il sindaco, con manifesto da affiggere nell'albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori disposti ad essere inseriti in apposito albo, diverso da quello di cui all'articolo 1, di persone idonee all'ufficio di scrutatore a farne apposita domanda entro il mese di novembre.

  2. Le domande vengono trasmesse alla commissione elettorale comunale, la quale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 e non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi dell'amministrazione comunale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, li inserisce nell'albo.

  3. All'albo cosi' formato si applicano le disposizioni degli articoli 3, commi 4 e seguenti, 4 e 5".

Art 7.
  1. L'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 6. - 1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, al sorteggio, per ogni sezione elettorale del comune medesimo, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori di cui all'articolo 1, pari al numero di quelli occorrenti per la costituzione del seggio.

  2. Ai sorteggiati il sindaco o il commissario notifica, nel piu' breve tempo, e al piu' tardi non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina, per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale. L'eventuale grave impedimento deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario, che provvede a sostituire gli impediti con elettori sorteggiati nell'albo di cui all'articolo 5-bis secondo i criteri di cui al comma 1.

  3. La nomina...

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