Le Misure Cautelari Reali: Quadro Normativo Attuale E Giurisprudenza

AutorePiermaria Corso
Pagine135-142
135
Arch. nuova proc. pen. 2/2017
Dottrina
LE MISURE CAUTELARI REALI:
QUADRO NORMATIVO ATTUALE
E GIURISPRUDENZA (*)
di Piermaria Corso
(*) Traccia della relazione al Convegno su “Le misure cautelari di
natura reale. Evoluzione storica, quadro normativo attuale, prof‌ili inter-
nazionali e gestione dei patrimoni sottratti alla criminalità economica ed
organizzata” (Venezia, 29 novembre 2016).
SOMMARIO
1. Premessa. 2. Il sequestro dal c.p.p. 1930 al c.p.p. 1988.
3. Natura poliedrica della conf‌isca. 4. Le modif‌iche al c.p.p.
1988. 5. La tutela del terzo e dell’estraneo al reato. 6. Le
intercettazioni. 7. Le misure di cautela reale. 8. Il problema
della effettività della conf‌isca. 9. Il sequestro per equivalen-
te. 10. Misure di cautela reale contro l’ente. 11. Conclusioni.
1. Premessa
La criminalità è organizzata.
Lo Stato è fortemente impegnato ad organizzarsi e -
pur con i suoi tempi - si sta dotando di norme e strumenti
adeguati.
Il senso di questo incontro è, in qualche modo, fare il
punto della situazione su quanto è stato fatto, come è sta-
to fatto, se si poteva fare qualcosa di più e di meglio e, non
ultimo, cosa si potrebbe/dovrebbe fare di più.
Il gap tra crimine ed intervento repressivo rimane, ma
si sta progressivamente assottigliando.
Quando, oltre un quarto di secolo fa (1989), è entrato
in vigore l’attuale codice di rito penale la critica più forte
– e verosimilmente più condivisibile – ha riguardato la sua
idoneità a contrastare le forme più aggressive di crimina-
lità (1).
Per anni (1974-1982) lo Stato si era concentrato sulla
criminalità eversiva dell’ordine democratico ed aveva tra-
scurato il contrasto alla criminalità non politica.
Il risveglio agli inizi degli anni ‘80 era stato brusco, è
emerso che si era perso tempo prezioso e che erano neces-
sari interventi decisi ed innovativi.
Il più signif‌icativo, prima del codice di rito penale del
1988, è stato rappresentato alla legge Rognoni-La Torre
(L. 13 settembre 1982 n. 646) che ha individuato nelle
misure di carattere patrimoniale l’arma potenzialmente
determinante per colpire le organizzazioni criminali.
Alla magistratura inquirente e, di rif‌lesso, alla polizia
giudiziaria sono stati attribuiti specif‌ici ed incisivi poteri
investigativi in materia patrimoniale.
Il contrasto alla maf‌ia porta ad allargare l’ambito dei
soggetti possibili destinatari di misure preventive e ven-
gono legittimate indagini anche nei confronti dei contigui
(coniugi, f‌igli, conviventi nell’ultimo quinquennio).
2. Il sequestro dal c.p.p. 1930 al c.p.p. 1988
Tornando al c.d. codice Vassalli, va comunque ricono-
sciuto un merito preciso e di grandissima rilevanza per
quanto concerne la tematica in esame.
Lasciandosi alle spalle quell’evanescente art. 219
c.p.p. 1930 che ricomprendeva nelle “funzioni di polizia”
e l’“impedire che (i reati) vengano portati a conseguenze
ulteriori” e l’“assicurarne le prove”, il nuovo testo ha dato
autonomia, corpo e sostanza, oltre che un preciso perime-
tro giuridico, all’istituto del sequestro preventivo (artt.
321-323 c.p.p.) alla cui stregua (comma 1) “1. Quando
vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa perti-
nente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze
di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a
richiesta del pubblico ministero il giudice competente a
pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decre-
to motivato” (2).
La norma era rivolta al passato, ed era la risposta a
quegli interventi della magistratura che erano stati accu-
sati di risolversi in una “supplenza giudiziaria” diretta a
colmare presunte carenze legislative, ma è apparsa imme-
diatamente lo strumento più duttile, eff‌icace ed incisivo a
disposizione degli organi inquirenti non solo perché non
necessariamente f‌inalizzato alla conf‌isca, non solo perché
capace di impedire che i tempi del procedimento penale
giovino al colpevole, ma anche perché idoneo ad adattarsi
a tutte quelle tipologie di conf‌isca che – nel tempo – il
legislatore ha introdotto nell’ordinamento (3).
Vengono colpiti la circolazione e l’uso di cose di per sé
pericolose o comunque suscettibili di favorire la prosecu-
zione di attività illecite.
3. Natura poliedrica della conf‌isca
Il riferimento è alla natura poliedrica della conf‌isca
(4) che – come opportunamente sottolineato dalla Corte
costituzionale oltre mezzo secolo fa (5) e come mai smen-
tito dal legislatore ordinario – “può presentarsi, nelle leggi
che la prevedono, con varia natura giuridica” e “il suo con-
tenuto …è sempre la … privazione di beni economici, ma
questa può essere disposta per diversi motivi e indirizzata

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