Misure Cautelari Pro Victima E Diritti Di Libertà Dell'Accusato: A Proposito Di Una Convivenza Faticosa

AutoreLina Caraceni
Pagine254-264
254
dott
3/2017 Arch. nuova proc. pen.
DOTTRINA
MISURE CAUTELARI PRO
VICTIMA E DIRITTI DI LIBERTÀ
DELL’ACCUSATO: A PROPOSITO
DI UNA CONVIVENZA
FATICOSA
di Lina Caraceni
SOMMARIO
1. Il quadro normativo di riferimento. 2. Sistema cautelare e
inediti presidi di tutela della persona offesa dal reato: uno
sguardo d’insieme. 3. L’allontanamento dalla casa familiare
ex art. 282-bis c.p.p. e l’avvio di una nuova stagione pro-
cessuale per la vittima. 4. L’art. 282-ter c.p.p. e il divieto di
avvicinamento ai luoghi frequentati dall’offeso: l’insidiosa
(eppure necessaria) duttilità prescrittiva di una misura di
protezione. 5. Bisogni di tutela della vittima vs garanzie di
libertà dell’accusato: un connubio complicato, ma possibile.
1. Il quadro normativo di riferimento
Una rinnovata attenzione per la persona offesa dal re-
ato è la prospettiva che negli ultimi anni ha segnato in
maniera signif‌icativa la legislazione europea, impegnata
nell’arduo compito di def‌inirne in modo univoco il prof‌ilo
e ricomporre così quel «puzzle incoerente e frastagliato»
che emerge dai diversi ordinamenti continentali (1). La
storia recente di questo tentativo parte dalla decisione
quadro 2001/220/GAI (2), che ha avuto il merito di trat-
teggiare, per la prima volta, lo status di vittima nell’ambito
del procedimento penale e avviare così quel processo di
rafforzamento europeo di una comune politica criminale
di valorizzazione delle istanze di chi subisce le conse-
guenze del reato (3). Un processo che è stato portato a
compimento con la direttiva 2012/29/UE (4), alla quale va
assegnato il merito di aver composto un organico impianto
di diritti e garanzie cui gli ordinamenti nazionali debbono
dare attuazione, aff‌inché la vittima possa svolgere un ruo-
lo effettivo ed adeguato nelle dinamiche dell’accertamen-
to penale e soprattutto ricevere un trattamento in grado di
salvaguardarne la dignità (5). Il soggetto passivo del reato
entra da co-protagonista (seppur eventuale) sulla scena
del processo, secondo un copione che non è incentrato
solo sull’interesse collettivo al perseguimento degli autori
di reato, ma valorizza altresì il suo interesse individuale
all’accertamento della responsabilità e alla difesa della
propria integrità psicof‌isica (6).
Tuttavia, questo percorso di “riconoscimento” di una
identità processuale della vittima non è stato così lineare
come potrebbe sembrare; piuttosto si è sviluppato attra-
verso l’attenzione che il legislatore, di volta in volta, ha
riservato a particolari soggetti che, per loro caratteristi-
che personali o per la cifra criminale dei reati commessi
nei loro confronti, sono più facilmente esposti ad un ele-
vato grado di vulnerabilità (7). Lo statuto europeo della
vittima che ritroviamo nella direttiva 2012/29/UE, in so-
stanza, è stato costruito partendo da coloro la cui tutela
ha f‌inito per rappresentare la priorità delle priorità della
politica penale continentale di questi anni (8): «le vittime
del terrorismo, della criminalità organizzata, della tratta
di esseri umani, della violenza di genere, della violenza
nelle relazioni strette, della violenza o dello sfruttamento
sessuale o dei reati basati sull’odio e le vittime con disa-
bilità» (9).
Soprattutto è la lotta a reati particolarmente odiosi
come quelli che attentano all’integrità psicof‌isica e alla
libertà sessuale di donne e minori ad aver rafforzato la
prospettiva vittimologica. La sf‌ida è stata combattuta a
suon di ripetuti e, a volte, poco coordinati interventi nor-
mativi, che si sono occupati ora di diritti individuali, ora
dei bisogni di protezione, ora delle istanze di partecipazio-
ne al processo penale (10), smarrendo non di rado quello
sguardo d’insieme, quella sistematicità che si impongono
per un nomoteta che abbia l’ambizione di “armonizzare”
sistemi giuridici differenti, di dettare prescrizioni comuni
e vincolanti per gli ordinamenti statuali (11).
E un tale pluralismo di fonti sovranazionali (12) ha
avuto inevitabili ricadute sulla nostrana legislazione
penale tenuta ad adeguarsi, dando vita ad interventi al-
trettanto frammentari perché costruiti sulle stesse ben
identif‌icate (e perciò circoscritte) fenomenologie crimi-
nose, con conseguenti problemi di organicità che non si
può dire abbiano contribuito eff‌icacemente a rafforzare
la posizione della persona offesa in quanto tale (13), non
identif‌icata cioè da una “particolare etichetta”. Non solo,
ma con l’attenzione essenzialmente spostata sulla repres-
sione di quei particolari reati che ripugnano al comune
sentire si rischia viepiù di far ripiombare la vittima nell’o-
blio processuale, dacché non riconquista il palcoscenico
in quanto titolare di diritti, interessi, aspettative di natu-
ra giudiziale, ma come grimaldello che apre la strada al
perseguimento di obiettivi spendibili su un piano che non
dovrebbe avere nulla a che vedere con il processo (14).
Gli strumenti del rito penale non vengono forgiati, aggiu-
stati e sagomati per dare effettiva protezione ai più deboli
da deplorevoli condotte violente; semmai sono asserviti
ad appagare istanze (nemmeno tanto nascoste) di difesa
sociale (15). Si corre il rischio, in altri termini, che le vitti-
me, specialmente i vulnerabili, diventino null’altro che l’e-
scamotage attraverso cui legittimare sempre più pressanti
politiche per la sicurezza, di contrasto a ogni nuovo – e più
o meno reale – “allarme criminalità”.
Questo approccio è quantomai tangibile proprio in ma-
teria de libertate, dove l’apparato della coercizione ante
iudicatum viene sovente utilizzato dal legislatore dell’e-
mergenza per sedare l’impatto emotivo del reato sulla
vittima e di rif‌lesso sulla collettività, perché consente di
rispondere f‌in da subito all’ansia di giustizia del popolo

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