DELIBERA 18 ottobre 2012 - Misura e modalita' di versamento del contributo dovuto all'Autorita', per l'anno 2013. (Delibera n. 478/12/CONS). (13A01906)

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella sua riunione di Consiglio del 18 ottobre 2012;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481, con la quale sono istituite le Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita', competenti, rispettivamente, per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)", ed in particolare, l'art. 1, commi 65, 66 e 68;

Visto il comma 66 dell'art. 1 della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266, che fissa, per gli anni successivi al 2006 l'entita' della contribuzione a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera dell'Autorita';

Ritenuto di fissare la misura della contribuzione per l'anno 2013 secondo le modalita' previste dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 65, 66, 68, nella misura dell'1,9 per mille dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (voce A1 del bilancio civilistico o corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali) iscritti nell'ultimo bilancio approvato prima della adozione della presente delibera;

Ritenuto che gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio verseranno il contributo sull'ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni applicando la misura dell'1,9 per mille alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie;

Considerato che i ricavi conseguiti nel settore delle comunicazioni includono tutti quelli afferenti ai servizi che rientrano nelle attivita' di competenza dell'Autorita';

Considerato che l'obbligo contributivo deve essere assolto da tutti i soggetti che svolgono attivita' sottoposte ai poteri di regolazione e controllo dell'Autorita', nell'ambito dei quali sono certamente ricompresi i soggetti tenuti ad iscriversi nel Registro degli operatori di comunicazione;

Ritenuto di confermare le esenzioni per i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) in considerazione di ragioni di economicita' delle attivita' amministrative inerenti all'applicazione del...

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